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Revisioni moto: tutte le novità in arrivo nel 2018

Da maggio 2018 cambieranno alcune regole per le revisioni: il chilometraggio sarà segnato sul certificato di revisione consegnato al proprietario e si potrà circolare anche con la revsione scaduta. Ecco tutte le novità in arrivo
Nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno scorso sono stati pubblicati due Decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che recepiscono altrettante direttive UE (2014/45/UE e 2014/47/UE del 3 aprile 2014), sui controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali. Il primo tra i due provvedimenti individua, modificando quelle attuali, le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche, individuando i “veicoli” in quelli con una  velocità  di progetto superiore a 25 km/h. Ecco le principali novità.

Accertamento e classificazione delle carenze. Per ciascun elemento da sottoporre al  controllo, la nuova normativa fornisce un elenco  di possibili carenze e del loro  livello  di gravità, classificandole in gruppi: a) lievi: che non hanno  conseguenze  significative  sulla sicurezza del veicolo o  ripercussioni  sull’ambiente  e  altri  casi lievi di non conformità; b) gravi: che possono  pregiudicare  la  sicurezza  del veicolo o avere ripercussioni sull’ambiente o mettere  a  repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada, o altri casi più gravi di non conformità; c) pericolose: che  costituiscono  un  rischio  diretto  o immediato  per  la  sicurezza   stradale,   o   hanno   ripercussioni sull’ambiente  e  che  giustificano  la   possibilità   di   vietare l’utilizzo del veicolo sulle strade pubbliche.

Certificato di revisione. Dopo aver svolto la  revisione, i centri di controllo rilasciano un certificato cartaceo alla persona che ha presentato il veicolo. Il certificato di revisione rimane valido anche  in caso di trasferimento di proprietà del veicolo. I centri  di  controllo comunicano per via  elettronica  al  CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni contenute nei certificati di revisione da essi rilasciati  e, contestualmente, l’invio dell’esito della revisione. 

Lettura del contachilometri e comunicazione del numero dei chilometri del veicolo. Durante la revisione viene effettuato il controllo e la lettura del contachilometri. Il  dato relativo alla lettura viene comunicato al MInistero per via elettronica e riportato sul certificato cartaceo di revisione. La manomissione del contachilometri sarà punibile ai sensi di quanto specificamente già previsto dal Codice della Strada (art. 79 recante “Veicolo con caratteristiche o dispositivi alterati o non funzionanti”, che prevede una sanzione pari a 85 euro).

Circolazione del veicolo dopo la scadenza della revisione. Tutti i veicoli, e non più soltanto quelli soggetti alla revisione annuale, potranno circolare anche oltre il termine di naturale scadenza della revisione, purché sia stata effettuata la prenotazione, e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, a condizioni che la carta di circolazione non sia stata revocata, sospesa ovvero ritirata.

Attestato del superamento del controllo. Il centro di controllo che ha proceduto all’effettuazione della revisione fornisce un attestato ad ogni veicolo che  ha  superato  il controllo tecnico. Tale attestato indica la data entro la quale  dovrà avvenire il successivo controllo.
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