Revisioni moto: tutte le novità in arrivo nel 2018
Da maggio 2018 cambieranno alcune regole per le revisioni: il chilometraggio sarà segnato sul certificato di revisione consegnato al proprietario e si potrà circolare anche con la revsione scaduta. Ecco tutte le novità in arrivo
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Nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno scorso sono stati pubblicati due Decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che recepiscono altrettante direttive UE (2014/45/UE e 2014/47/UE del 3 aprile 2014), sui controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali. Il primo tra i due provvedimenti individua, modificando quelle attuali, le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche, individuando i “veicoli” in quelli con una velocità di progetto superiore a 25 km/h. Ecco le principali novità.
Accertamento e classificazione delle carenze. Per ciascun elemento da sottoporre al controllo, la nuova normativa fornisce un elenco di possibili carenze e del loro livello di gravità, classificandole in gruppi: a) lievi: che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull’ambiente e altri casi lievi di non conformità; b) gravi: che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull’ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada, o altri casi più gravi di non conformità; c) pericolose: che costituiscono un rischio diretto o immediato per la sicurezza stradale, o hanno ripercussioni sull’ambiente e che giustificano la possibilità di vietare l’utilizzo del veicolo sulle strade pubbliche.
Certificato di revisione. Dopo aver svolto la revisione, i centri di controllo rilasciano un certificato cartaceo alla persona che ha presentato il veicolo. Il certificato di revisione rimane valido anche in caso di trasferimento di proprietà del veicolo. I centri di controllo comunicano per via elettronica al CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni contenute nei certificati di revisione da essi rilasciati e, contestualmente, l’invio dell’esito della revisione.
Lettura del contachilometri e comunicazione del numero dei chilometri del veicolo. Durante la revisione viene effettuato il controllo e la lettura del contachilometri. Il dato relativo alla lettura viene comunicato al MInistero per via elettronica e riportato sul certificato cartaceo di revisione. La manomissione del contachilometri sarà punibile ai sensi di quanto specificamente già previsto dal Codice della Strada (art. 79 recante “Veicolo con caratteristiche o dispositivi alterati o non funzionanti”, che prevede una sanzione pari a 85 euro).
Circolazione del veicolo dopo la scadenza della revisione. Tutti i veicoli, e non più soltanto quelli soggetti alla revisione annuale, potranno circolare anche oltre il termine di naturale scadenza della revisione, purché sia stata effettuata la prenotazione, e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, a condizioni che la carta di circolazione non sia stata revocata, sospesa ovvero ritirata.
Attestato del superamento del controllo. Il centro di controllo che ha proceduto all’effettuazione della revisione fornisce un attestato ad ogni veicolo che ha superato il controllo tecnico. Tale attestato indica la data entro la quale dovrà avvenire il successivo controllo.
Accertamento e classificazione delle carenze. Per ciascun elemento da sottoporre al controllo, la nuova normativa fornisce un elenco di possibili carenze e del loro livello di gravità, classificandole in gruppi: a) lievi: che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull’ambiente e altri casi lievi di non conformità; b) gravi: che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull’ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada, o altri casi più gravi di non conformità; c) pericolose: che costituiscono un rischio diretto o immediato per la sicurezza stradale, o hanno ripercussioni sull’ambiente e che giustificano la possibilità di vietare l’utilizzo del veicolo sulle strade pubbliche.
Certificato di revisione. Dopo aver svolto la revisione, i centri di controllo rilasciano un certificato cartaceo alla persona che ha presentato il veicolo. Il certificato di revisione rimane valido anche in caso di trasferimento di proprietà del veicolo. I centri di controllo comunicano per via elettronica al CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni contenute nei certificati di revisione da essi rilasciati e, contestualmente, l’invio dell’esito della revisione.
Lettura del contachilometri e comunicazione del numero dei chilometri del veicolo. Durante la revisione viene effettuato il controllo e la lettura del contachilometri. Il dato relativo alla lettura viene comunicato al MInistero per via elettronica e riportato sul certificato cartaceo di revisione. La manomissione del contachilometri sarà punibile ai sensi di quanto specificamente già previsto dal Codice della Strada (art. 79 recante “Veicolo con caratteristiche o dispositivi alterati o non funzionanti”, che prevede una sanzione pari a 85 euro).
Circolazione del veicolo dopo la scadenza della revisione. Tutti i veicoli, e non più soltanto quelli soggetti alla revisione annuale, potranno circolare anche oltre il termine di naturale scadenza della revisione, purché sia stata effettuata la prenotazione, e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, a condizioni che la carta di circolazione non sia stata revocata, sospesa ovvero ritirata.
Attestato del superamento del controllo. Il centro di controllo che ha proceduto all’effettuazione della revisione fornisce un attestato ad ogni veicolo che ha superato il controllo tecnico. Tale attestato indica la data entro la quale dovrà avvenire il successivo controllo.
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