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Punti patente residui: bisogna informarsi da soli sul saldo

Chi prende troppe multe e quasi azzera i punti, non ha diritto ad essere informato dal Ministero del "rischio" che corre. Spetta al guidatore informarsi sul saldo dei punti patente, consultando il Portale dell’automobilista oppure telefonando al numero verde
Punti fai da te
Il conducente, prossimo all’azzeramento dei punti sulla patente, non ha alcun diritto di essere avvisato dal Ministero. Lo ha affermato la Corte di Cassazione (VI Sezione Civile, Sentenza n. 18174 del 16 settembre 2016) secondo cui il pilota è a conoscenza delle decurtazioni dei punti patente, perché sono indicate nei verbali di contestazione delle infrazioni commesse. Inoltre ogni conducente può verificare il saldo punti attraverso le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri: consultando il sito www.portaledellautomobilista.com o telefonando al numero dedicato. Il titolare della patente, informatosi sui punti residui, dovrà quindi attivarsi per recuperare i punti necessari ad evitare l’azzeramento e la revisione del titolo abilitativo. I giudici hanno respinto così la tesi formulata da un guidatore contro il provvedimento di revisione della propria patente di guida, attraverso il quale veniva invitato a sottoporsi all'esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti. Più in dettaglio, la Cassazione spiega che l’azzeramento del punteggio non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punti, tenuto conto che l’interessato conosce subito, mediante le informazioni riportate nei verbali di accertamento, se e in che misura gli viene applicata la sanzione  accessoria della decurtazione punti patente, e può conoscere in ogni momento il suo saldo. In virtù di tale sistema, secondo i giudici “è altresì evidente che ai fini della iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non possa essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, ed in tal senso si è espressa da tempo la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. 4, sentenza n. 6189 del 2012), alla quale si è adeguato il Ministero dei trasporti, con circolare n. 11490 in data 8 maggio 2013”.
 
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