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Photored: praticamente inattaccabili

L’accertamento delle infrazioni ai semafori, rilevato tramite con sistemi automatici, non ha bisogno di particolari procedure né per l’installazione degli apparecchi, né per revisioni o verifiche della strumentazione. Secondo la Cassazione, la multa è invalida solo se si riesce a provare il malfunzionamento del photored. Molto difficile...
Multa praticamente certa
La Seconda sezione civile della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11574 dell’11 maggio 2017, è tornata sul tema delle infrazioni con semaforo rosso rilevate attraverso apparecchiature elettroniche. E ha osservato che, né il Codice della strada né il regolamento di esecuzione, prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere (a pena di invalidità) l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio utilizzato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso. In altre parole, l’efficacia di ogni strumento di rilevazione dei semafori è data per scontata fino a quando non vengano accertati nel caso concreto, e sulla base delle prove fornite dal multato che si oppone al verbale, il vizio o difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento, o situazioni che comunque ostacolino il suo regolare funzionamento.
Con particolare riferimento alla violazione dell’articolo 146 C.d.S., comma 3 (avere proseguito la marcia con semaforo rosso) la Cassazione ha ricordato che per effetto della disciplina contenuta nell’articolo 201, comma 1-ter del Codice, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse agli incroci regolati da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica. Non è quindi richiesta la presenza degli agenti di polizia.
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