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Photored al semaforo: multa sempre più difficile da impugnare

Il dispositivo per scovare i veicoli che transitano col semaforo rosso, denominato “photored”, non è soggetto alla disciplina prevista per gli autovelox. Secondo numerose sentenze, l’accertamento della violazione è legittimo anche se non ci sono cartelli che ne segnalino la presenza 
Ricorsi difficili
È sempre più difficile impugnare la multa elevata per l’infrazione dell’articolo 146 comma 3 del codice della Strada (passaggio col semaforo rosso), ed accertata tramite photored. I giudici (da ultimo anche il Tribunale di Taranto) sono orientati per l’inapplicabilità, a questo dispositivo fotografico, delle norme che impongono segnalazione e taratura previste specificatamente per gli autovelox. Per quanto concerne la segnalazione della presenza del dispositivo elettronico, l’obbligo sussiste solo per i misuratori di velocità (ed è disposto dall’articolo 142 comma 6 del Codice della Strada) poiché l’avviso agli utenti della strada si giustifica nell’esigenza di non creare intralci alla circolazione, oltre a rischi per l’incolumità degli stessi utenti, i quali potrebbero incorrere in pericolo quando, accorgendosi della presenza  dell’autovelox, d’improvviso frenassero. Questa necessità non ricorre per il photored poiché risulta obbligatorio, in ogni caso, arrestare il veicolo al semaforo rosso, indipendentemente dalla presenza di un dispositivo fotografico. In merito all’obbligo di taratura periodica (che, invece, sussiste per l’autovelox), non vige per il photored, essendo un semplice apparecchio fotografico. Ricordiamo, infine, che quando lo stesso individuo infrange, nell’intervallo temporale di due anni, e per almeno due volte, la norma che impone di arrestarsi al semaforo rosso, oltre alla decurtazione di 6 punti per ogni violazione commessa, incorre anche nella sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
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