Moto usate - Anche col conto vendita c'è garanzia, se venditore è poco chiaro
Il proprietario di una officina che vende un veicolo usato per conto di un privato è tenuto a rispettare le garanzie sulle vendite dei beni a tutela dei consumatori e risponde in prima persona, anche quando non abbia incassato compenso alcuno dall’effettivo proprietario del veicolo
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Deve essere tutto chiaro
Avete acquistato un mezzo usato da un’officina? Allora vi potrebbe interessare quanto chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, che, con la sentenza C-149/15 del 9 novembre, ha esteso la garanzia anche alle vendite effettuate da intermediari per conto di privati, il cosiddetto conto vendita.
I fatti sono avvenuti in Belgio e hanno visto come protagonisti una donna e il titolare di un’officina. La prima aveva acquistato un veicolo usato dal secondo, versando la somma di 4.000 euro, senza avere né fattura né ricevuta. Pochi giorni dopo l'acquisto, il motore finiva KO e la stessa officina che aveva venduto il veicolo provvedeva alla riparazione, chiedendo 2.000 euro.
La donna rifiutava di pagare, e lasciava il veicolo in officina, venendo a sapere che il mezzo non era di proprietà del venditore ma di un privato che l'aveva lasciata in vendita. Per il mancato pagamento della riparazione, l’officina ha citato la donna in Tribunale, il quale l'ha condannata a saldare il conto. La storia non è finita qui, perché la donna ha impugnato la sentenza e il giudice dell’appello, prima di decidere, ha chiesto chiarimenti ai giudici europei sull’interpretazione di aluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (direttiva n. 44 del 1999, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 24 del 2002).
La Corte di giustizia ha verificato se, in caso di vendita tra privati, il consumatore possa fruire della protezione assicurata dalla direttiva europea n. 44 del 1999, identificando il soggetto intermediario (quindi, il titolare dell’officina), come venditore. Infatti l’articolo 1 di tale direttiva considera come venditore ogni persona fisica o giuridica che, sulla base di un contratto, vende beni di consumo nell’ambito della propria attività commerciale o professionale. La Corte Europea ha quindi ritenuto che, nella fattispecie in questione, il titolare dell’officina, anziché come intermediario, si è presentato in qualità di venditore facendo così credere al consumatore di agire come venditore/proprietario del bene, pertanto va applicata la normativa della garanzia sui beni di consumo usati.
I giudici europei hanno sottolineato, infine, che la direttiva mira ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, prevedendo, inoltre, che il venditore consegni al consumatore un bene conforme al contratto di vendita e che, in ipotesi insorgano vizi, lo ripari ovvero lo sostituisca. Se quindi siamo stati indotti in errore, sul fatto che il proprietario sia un privato e non l’officina/rivenditore da cui abbiamo acquistato il veicolo, sarà lo stesso intermediario a rispondere di eventuali difetti del mezzo.
Avete acquistato un mezzo usato da un’officina? Allora vi potrebbe interessare quanto chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, che, con la sentenza C-149/15 del 9 novembre, ha esteso la garanzia anche alle vendite effettuate da intermediari per conto di privati, il cosiddetto conto vendita.
I fatti sono avvenuti in Belgio e hanno visto come protagonisti una donna e il titolare di un’officina. La prima aveva acquistato un veicolo usato dal secondo, versando la somma di 4.000 euro, senza avere né fattura né ricevuta. Pochi giorni dopo l'acquisto, il motore finiva KO e la stessa officina che aveva venduto il veicolo provvedeva alla riparazione, chiedendo 2.000 euro.
La donna rifiutava di pagare, e lasciava il veicolo in officina, venendo a sapere che il mezzo non era di proprietà del venditore ma di un privato che l'aveva lasciata in vendita. Per il mancato pagamento della riparazione, l’officina ha citato la donna in Tribunale, il quale l'ha condannata a saldare il conto. La storia non è finita qui, perché la donna ha impugnato la sentenza e il giudice dell’appello, prima di decidere, ha chiesto chiarimenti ai giudici europei sull’interpretazione di aluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (direttiva n. 44 del 1999, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 24 del 2002).
La Corte di giustizia ha verificato se, in caso di vendita tra privati, il consumatore possa fruire della protezione assicurata dalla direttiva europea n. 44 del 1999, identificando il soggetto intermediario (quindi, il titolare dell’officina), come venditore. Infatti l’articolo 1 di tale direttiva considera come venditore ogni persona fisica o giuridica che, sulla base di un contratto, vende beni di consumo nell’ambito della propria attività commerciale o professionale. La Corte Europea ha quindi ritenuto che, nella fattispecie in questione, il titolare dell’officina, anziché come intermediario, si è presentato in qualità di venditore facendo così credere al consumatore di agire come venditore/proprietario del bene, pertanto va applicata la normativa della garanzia sui beni di consumo usati.
I giudici europei hanno sottolineato, infine, che la direttiva mira ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, prevedendo, inoltre, che il venditore consegni al consumatore un bene conforme al contratto di vendita e che, in ipotesi insorgano vizi, lo ripari ovvero lo sostituisca. Se quindi siamo stati indotti in errore, sul fatto che il proprietario sia un privato e non l’officina/rivenditore da cui abbiamo acquistato il veicolo, sarà lo stesso intermediario a rispondere di eventuali difetti del mezzo.
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