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In due sul motorino non omologato: risarcimento parziale in caso di incidente

Il Codice della Strada proibisce il trasporto del passeggero sui ciclomotori, se questi non sono omologati per due posti. Quindi, in caso di incidente, il trasportato non ha diritto a essere risarcito pienamente
In due solo se omologato
Se abbiamo chiesto o accettato di essere trasportati, a titolo di cortesia, su un motorino abilitato a circolare col solo conducente, in caso di incidente saremo considerati “corresponsabili”. Infatti, col solo salire in sella, andiamo a incidere sulla sicurezza del ciclomotore, riducendone la manovrabilità. In altre parole, se un soggetto accetta il rischio di essere trasportato su un motorino in violazione del divieto previsto dal Codice della Strada  (articolo 170 comma 2) e poi subisce danni fisici a seguito di un sinistro, per la Cassazione (sezione III civile, sentenza n. 6481 del 14 marzo 2017) si verifica la “cooperazione colposa” con chi guidava il veicolo al momento dell’impatto. Il trasportato, quindi, può richiedere al responsabile (conducente o proprietario del ciclomotore, oppure dell'altro veicolo coinvolto) il risarcimento, ma questo potrà essere liquidato parzialmente.
In pratica bisognerà verificare quanto e in che modo la presenza non consentita del passeggero sul veicolo abbia inciso sul verificarsi dell'incidente e, di conseguenza, la colpa andrà ripartita tra conducente e trasportato. Infatti, da un lato il trasportato ha accettato di salire sul ciclomotore pur sapendo che non era abilitato al trasporto, mentre il conducente del mezzo non ha rispettato le norme di prudenza e sicurezza, in quanto doveva rifiutare di dare un passaggio al danneggiato.
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