Gomme invernali per moto e scooter, ecco cosa dice la legge
Quando si parla di gomme da neve per moto e scooter la legge è chiara: le gomme M+S si possono montare dal 15 novembre fino al 15 aprile ma, in caso di strada ghiacciata o con nevicata in atto, non si può comunque circolare. Le invernali non danno vantaggi "legislativi", ma sono comunque molto più sicure delle gomme "normali"
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Ecco come bisogna comportarsi
L'arrivo del freddo sulle nostre strade come ogni anno solleva la questione dell'utilizzo della moto e delle gomme invernali. Nonostante il coraggio dei "duri e puri" che andrebbero in moto anche sotto la tormenta, la legge parla chiaro e in alcune circostanze è irremovibile. Vediamo cosa dice al riguardo.
La prima norma che regola il rapporto tra veicoli e utilizzo invernale è l'articolo 6 comma 4 lettera e del codice della Strada secondo cui, fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari, ovvero concessionari di strade, possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (non le microcar) e i motocicli, debbano montare pneumatici invernali oppure abbiano a bordo le catene. Dunque le gomme invernali o da neve, per moto e scooter non sono obbligatorie.
La seconda norma, invece, è una direttiva del Ministero dei Trasporti del 16 gennaio 2013 da attuare nel periodo invernale o con emergenza neve che impone che l'obbligo di montare pneumatici da neve valga dal 15 novembre al 15 aprile con tolleranza di un mese per adeguarsi (montare gomme e togliere gomme invernali) quindi il periodo si estende dal 15 ottobre al 15 maggio. Nel lasso di tempo in cui vige l'obbligo (15 novembre 15 aprile) i ciclomotori e i motocicli non possono circolare se sulle strade c'è neve o ghiaccio e durante le nevicate. Se ne dovessero ricorrere le condizioni, i Comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Codice della Strada. Cioè, il periodo di obbligo, con tolleranza di un mese va dal 15 novembre al 15 aprile e vale solo per le auto. In caso di neve o ghiaccio sulle strade, i veicoli a due ruote però non possono circolare.
Il Ministero dei Trasporti ha poi emesso due circolari distinte che definiscono ancora meglio l'utilizzo delle gomme invernali. La prima con numero protocollo 1049 del 17 gennaio 2014 definisce qual è il periodo in cui restano in vigore le ordinanze invernali di cui sopra, cioè dal 15 novembre a 15 aprile. I veicoli che montano pneumatici di tipo M+S (cioè da neve) con indici inferiori codici di velocità, hanno la possibilità di circolare anche un mese prima e un mese dopo rispetto al periodo di vigenza delle ordinanze, così da poter effettuare le opportune operazioni di montaggio e smontaggio. L'altra circolare con numero di protocollo 12424 del 27 maggio 2016 prescrive che ciclomotori e motocicli possono montare, in inverno, pneumatici di tipo M+S con un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato in carta di circolazione, e fino a un minimo di M (130 km/h), senza dover modificare il documento di circolazione. Per cui riassumendo: il periodo invernale dura dal 15 novembre fino al 15 di aprile con un mese di tolleranza, durante il quale i veicoli a due ruote possono montare gomme da neve con un codice velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla carta di circolazione.
Quindi, in definitiva, moto e scooter possono montare penumatici da neve nel periodo invernale ma non possono circolare in caso di "effettiva presenza di neve" o strada ghiacciata anche se hanno gomme M+S. Quindi non esistono "vantaggi" legislativi a utilizzare gomme M+S ma, è indubbio, questo tipo di gomme sono una sicurezza in più sulle strade, quando la temperatura scende pericolosamente vicino o sotto lo zero.
L'arrivo del freddo sulle nostre strade come ogni anno solleva la questione dell'utilizzo della moto e delle gomme invernali. Nonostante il coraggio dei "duri e puri" che andrebbero in moto anche sotto la tormenta, la legge parla chiaro e in alcune circostanze è irremovibile. Vediamo cosa dice al riguardo.
La prima norma che regola il rapporto tra veicoli e utilizzo invernale è l'articolo 6 comma 4 lettera e del codice della Strada secondo cui, fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari, ovvero concessionari di strade, possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (non le microcar) e i motocicli, debbano montare pneumatici invernali oppure abbiano a bordo le catene. Dunque le gomme invernali o da neve, per moto e scooter non sono obbligatorie.
La seconda norma, invece, è una direttiva del Ministero dei Trasporti del 16 gennaio 2013 da attuare nel periodo invernale o con emergenza neve che impone che l'obbligo di montare pneumatici da neve valga dal 15 novembre al 15 aprile con tolleranza di un mese per adeguarsi (montare gomme e togliere gomme invernali) quindi il periodo si estende dal 15 ottobre al 15 maggio. Nel lasso di tempo in cui vige l'obbligo (15 novembre 15 aprile) i ciclomotori e i motocicli non possono circolare se sulle strade c'è neve o ghiaccio e durante le nevicate. Se ne dovessero ricorrere le condizioni, i Comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Codice della Strada. Cioè, il periodo di obbligo, con tolleranza di un mese va dal 15 novembre al 15 aprile e vale solo per le auto. In caso di neve o ghiaccio sulle strade, i veicoli a due ruote però non possono circolare.
Il Ministero dei Trasporti ha poi emesso due circolari distinte che definiscono ancora meglio l'utilizzo delle gomme invernali. La prima con numero protocollo 1049 del 17 gennaio 2014 definisce qual è il periodo in cui restano in vigore le ordinanze invernali di cui sopra, cioè dal 15 novembre a 15 aprile. I veicoli che montano pneumatici di tipo M+S (cioè da neve) con indici inferiori codici di velocità, hanno la possibilità di circolare anche un mese prima e un mese dopo rispetto al periodo di vigenza delle ordinanze, così da poter effettuare le opportune operazioni di montaggio e smontaggio. L'altra circolare con numero di protocollo 12424 del 27 maggio 2016 prescrive che ciclomotori e motocicli possono montare, in inverno, pneumatici di tipo M+S con un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato in carta di circolazione, e fino a un minimo di M (130 km/h), senza dover modificare il documento di circolazione. Per cui riassumendo: il periodo invernale dura dal 15 novembre fino al 15 di aprile con un mese di tolleranza, durante il quale i veicoli a due ruote possono montare gomme da neve con un codice velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla carta di circolazione.
Quindi, in definitiva, moto e scooter possono montare penumatici da neve nel periodo invernale ma non possono circolare in caso di "effettiva presenza di neve" o strada ghiacciata anche se hanno gomme M+S. Quindi non esistono "vantaggi" legislativi a utilizzare gomme M+S ma, è indubbio, questo tipo di gomme sono una sicurezza in più sulle strade, quando la temperatura scende pericolosamente vicino o sotto lo zero.
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