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Buche sulla strada e cadute: risarcimento dovuto anche se c’è la “colpa” del motociclista

In caso di caduta causata da una buca i danni vanno chiesti all’ente proprietario della strada. Finora la condotta del motociclista e le condizioni del luogo condizionavano il risarcimento, ora la Corte di Cassazione ha deciso che anche se la buca è ben visibile, non si può escludere la responsabilità dell'ente
Addossare al motociclista, caduto a terra a causa di una buca (o di un’altra insidia), una condotta colposa, non è sufficiente per escludere la responsabilità dell'ente proprietario della strada. È necessario, invece, che egli abbia tenuto una condotta imprevedibile e non prevenibile. Proprio applicando questa prospettiva, è stata accolta la richiesta di risarcimento avanzata da un motociclista nei confronti del Comune proprietario del tratto stradale ove si è verificato un incidente (Cass. civ., sez. III, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39965). Questa pronuncia apre uno scenario nuovo sul tema dei risarcimenti, in favore dei motociclisti, per le cadute su strada, il cui principio, in sostanza, è il seguente: l’ente risarcisce il motociclista che cade a causa dell’insidia (buca e similari) a prescindere dal suo concorso di colpa.

No risarcimento solo per comportamenti gravi
In sostanza: anche se il danno è conseguenza di una buca e della condotta (magari poco attenta) del motociclista, quest’ultima non è sufficiente ad escludere il risarcimento (come avveniva finora). La Cassazione richiede invece che la condotta del motociclista sia assai grave cioè si “connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa”.

La vicenda contro il Comune di Napoli
Un centauro aveva fatto causa al Comune di Napoli, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi nel mentre percorreva una strada: era finito con la ruota anteriore in una buca presente in corrispondenza di un giunto di dilatazione, perdendo il controllo del mezzo e rovinando al suolo. L’uomo ha perso i primi due gradi di giudizio, in quanto per i primi giudici risultava provata l'anomalia della sede stradale costituita da una buca (delle dimensioni di 21x25 centimetri e profonda 10 centimetri) in corrispondenza di un giunto stradale, ma, tenuto conto delle condizioni di buona visibilità (il sinistro si era verificato alle ore 15.20, in condizioni di tempo sereno e in un tratto rettilineo) e del fatto che la buca aveva "apprezzabili dimensioni" e non era occultata da materiali di sorta, il motociclista avrebbe potuto avvistarla tempestivamente, cosicché l'incidente risultava prevenibile ed evitabile dal motociclista, se lo stesso avesse prestato la dovuta attenzione alla guida e non avesse proceduto ad elevata velocità.

Quando il risarcimento
La Cassazione, al contrario, ha dato ragione al centauro: la condotta colposa del danneggiato non è automaticamente idonea a interrompere il nesso causale, che è insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della strada e la condotta del guidatore, occorrendo, invece che abbia caratteri tali da farle assumere efficacia causale esclusiva rispetto a quella dello stato della strada. In buona sostanza, il risarcimento, in presenza di una buca, può essere negato solo se il comportamento del motociclista avrebbe portato alla caduta anche in assenza di problemi alla strada.
Se comunque la condotta colposa del centauro è presente, questa conta per l’accertamento del concorso di colpa del danneggiato stesso, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate, sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
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