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Autovelox: multe nulle se la strada è dritta e non c’è contestazione immediata

Una recente sentenza della Cassazione ha ribadito che le multe per eccesso di velocità fatte con Autovelox su strade rettilinee devono essere contestate subito dalle pattuglie della polizia. Se invece sono recapitate in un secondo momento per posta non sono regolari
Multe nulle
Quando ci viene notificata una multa per eccesso di velocità dobbiamo verificare se ricorrono questi presupposti:
a) La strada che abbiamo percorso era tendenzialmente rettilinea (non presentava serie di curve o dossi)
b) Era presente una pattuglia di agenti lungo la stessa strada (posto di accertamento)
c) Il rilevamento della velocità, da parte degli agenti, è avvenuto tramite dispositivi (autovelox o similari)
d) Non siamo stati fermati qualche metro dopo l’accertamento con autovelox (è mancata quindi la contestazione immediatamente dopo la rilevazione dell’infrazione)
e) La notifica avviene entro 90 giorni dall’infrazione
f) Nel verbale non c’è parola che spieghi il motivo per cui gli agenti non ci hanno fermato e, quindi, contestato l’eccesso di velocità (il perché è stata omessa la contestazione immediata).

Se ricorrono queste condizioni sarà possibile ricorrere al Giudice di Pace (o al Prefetto) per fare accertare la nullità del verbale. La Cassazione in una importante pronuncia (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 22 novembre 2017, n. 27771) ha infatti ribadito che quando gli agenti accertano violazioni sui limiti di velocità, lungo strade rettilinee, con apparecchiature di controllo come l’autovelox, è necessario procedere alla contestazione immediata, oppure, se questa non è possibile, devono scrivere sul verbale i motivi della mancata contestazione (rari in queste ipotesi). Su strada rettilinea, nulla impedisce agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità dei mezzi in transito, possano fermare il veicolo di cui si è rilevato l’eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione. Il principio che se ne ricava è quindi il seguente: quando è possibile fermare il trasgressore, il verbale di contestazione non può limitarsi a rilevare che l’accertamento dell’infrazione sia stato effettuato con autovelox, bensì deve specificare la ragione per la quale non sia stata possibile la contestazione immediata. Gli agenti, in buona sostanza, se non fermano il veicolo, devono giustificare le ragioni della mancata contestazione immediata della contravvenzione, nello stesso verbale di contestazione.
 
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