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Targa prova: legge e regole di utilizzo

La targa prova è uno strumento fondamentale per meccanici e concessionari. Il suo utilizzo è disciplinato da specifiche norme: vediamo chi può usarla e secondo quali regole

Per quanto riguarda le targhe prova, la legislatura ha seguito negli ultimi mesi un iter piuttosto lungo e complicato. Senza ripercorrerlo da zero, vediamo quali sono i riferimenti legislativi validi ad oggi, cioè le regole che ne disciplinano l’utilizzo.

Premessa: cos’è la targa prova e a cosa serve

La targa prova consente a meccanici, carrozzieri, concessionari e produttori di pneumatici di circolare senza problemi su auto e moto usate ma non assicurate. Uno strumento quindi che “incorpora” l’assicurazione RC e “protegge” il mezzo che la monta per test, prove e movimentazioni di altro genere. 

Dove sono valide le seguenti regole

Prima di procedere, va ricordato che le regole e l’autorizzazione di cui sotto sono valide esclusivamente per la circolazione su strada nell’ambito del territorio italiano. 

Per quali ragioni è concesso l’uso della targa prova

Come indicato dalla normativa di riferimento (DPR n.229/2023), la targa prova può essere richiesta ed utilizzata per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, oppure per dimostrazioni o trasferimenti di veicoli, anche per ragioni di vendita o di allestimento. 

A chi è concesso utilizzare la targa prova

Più nel dettaglio, la stessa normativa specifica che l’utilizzo delle targhe prova è concesso a:

1) Esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto. 

2) Fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; 

3) Fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento; 

4) Fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; 

Su quali veicoli può essere utilizzata la targa prova

La targa prova può essere montata ed utilizzata sia su veicoli immatricolati ma non assicurati, sia su quelli non ancora immatricolati, anche in deroga agli obblighi di revisione di cui all’art. 80 del Codice della Strada. 

Su quali veicoli non può essere utilizzata la targa prova

Di contro, la norma vieta l’utilizzo della targa prova su: 

1) Veicoli immatricolati all’estero, ad eccezione dei casi in cui sussista un accordo di reciprocità con altro Stato. Come specificato da apposita circolare del Ministero dell’Interno, la targa prova rilasciata in Italia può quindi essere utilizzata solo su veicoli immatricolati in Italia e i veicoli esteri possono circolare sul territorio nazionale solo con la targa prova rilasciata dalla competente Autorità di quello Stato. 

2) Veicoli radiati per esportazione che possono raggiungere i valichi di frontiera solo se muniti di foglio di via rilasciato ai sensi dell’art. 99 cds. (Viene fatta eccezione per i commercianti di veicoli sui mezzi radiati per esportazione, ai quali è consentito raggiungere il luogo in cui staziona la bisarca del vettore incaricato del trasporto all’estero). 

Chi può usarla e altre regole

In aggiunta a quelle sopra ricordate, la normativa specifica ulteriori regole che per l’utilizzo della targa prova: 

1) La targa prova deve essere utilizzata su un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso; 

2) Sul veicolo con targa prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o, in alternativa, uno dei dipendenti/collaboratori muniti di apposita delega; 

3) Nel caso di veicolo già immatricolato, la targa prova deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo, ben visibile (non è però necessario che sia illuminata durante le ore notturne e che rispetti gli angoli minimi di visibilità imposti dal regolamento di attuazione del cds) e tale da non oscurare la targa di immatricolazione o quella ripetitrice (laddove prevista) che durante la circolazione non possono essere rimosse. 

Quanto tempo vale l’autorizzazione

L’autorizzazione, cioè la targa prova, ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi 6 mesi dalla sua scadenza. La targa va restituita entro 10 giorni dalla scadenza e la mancata restituzione viene comunicata agli organi di polizia stradale per il conseguente ritiro. La revoca avviene invece da parte degli UMC al venire meno dei requisiti del titolare che abbiamo ricordato sopra. 

Sanzioni

Chiaramente, per i trasgressori delle norme di cui sopra sono previste sanzioni. Si distinguono in tal caso differenti scenari: 

1) Nel caso di circolazione di veicolo non immatricolato con autorizzazione di prova scaduta di validità, ricorrono le violazioni dell’articolo 93 del CdS per la mancanza di immatricolazione e quelle dell’articolo 193 per la mancanza di copertura assicurativa. 

2) Nel caso di autorizzazione in corso di validità per esigenze diverse da quelle indicate nell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 121/2021 o da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel dPR 474/2021 vengono invece applicate le sanzioni di cui all’art. 98 del CdS per un uso diverso da quello prescritto. La sanzione prevede in questo caso il pagamento di una somma da 87,00 a 345,00 euro. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

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