Portatarga moto after market: le regole per evitare multe pesanti
Il portatarga della moto può essere modificato o sostituito con uno aftermarket. Fondamentale però rispettare le prescrizioni del Codice, quali ad esempio l’inclinazione, l’altezza da terra e lo spessore della cornice

Portatarga moto
Capace di donare un nuovo look alla moto e fare la differenza quando si parla di stile, il portatarga non è solo un semplice supporto: al contrario, è considerato dal Codice un elemento essenziale per garantire la visibilità e l’identificazione del veicolo. Ovvio quindi che la sostituzione dell’originale con un accessorio aftermarket o la modifica artigianale di quello di serie debbano essere fatte seguendo le regole previste dalla legge. Pena multe salate. Vediamo di fare il punto.
In via generale
Prima di tutto, è bene ricordare come, secondo le normative vigenti, la targa debba essere ben visibile e correttamente fissata, senza alterazioni o danni che possano compromettere la leggibilità del numero identificativo. Alcune semplici ma fondamentali raccomandazioni in tal senso riguardano quindi la necessità di controllare regolarmente e periodicamente che il portatarga sia in buone condizioni, senza danni o alterazioni che possano comprometterne la visibilità e che la targa sia ben salda e posizionata secondo le indicazioni stabilite dall’Articolo 259 del Regolamento di attuazione del codice della strada. Vediamole.
Le regole da seguire
Per non incappare in sanzioni, targa e portatarga - che pur può essere sostituito con un accessorio aftermarket - devono rispettare le seguenti regole:
- È consentito utilizzare cornici per il portatarga purché siano realizzate in materiale opaco e ricoprano il bordo della targa per non più di 3 mm di profondità. Il componente, così come le viti usate per il fissaggio, non devono essere riflettenti.
- È assolutamente vietato applicare qualsiasi rivestimento, anche trasparente, sulla targa, fatta eccezione per i talloncini autoadesivi previsti dall'articolo 260/3° (il catadiottro inferiore deve rimanere sempre presente e posizionato perpendicolarmente al terreno).
- È indispensabile che la luce della targa sia presente e funzionante: la sua assenza, il posizionamento scorretto o il mancato funzionamento (è un “particolare” che spesso viene trascurato) comportano sanzioni (le ricordiamo più sotto).
- La targa deve essere sempre montata in posizione mediana rispetto al telaio della moto e inclinata in base all’altezza a cui è posizionata. Se il dispositivo si trova a oltre 1,20 m dal suolo, è consentita un’inclinazione massima di 15° verso il basso; se è posto al di sotto di tale quota, l’inclinazione non può superare i 30°, con le cifre e le lettere rivolte verso l’alto. Inoltre, il bordo inferiore della targa non deve essere a meno di 20 cm dal suolo, mentre l’altezza massima consentita è di 2 metri da terra (vi sfidiamo a trovare un modello tanto alto!).
Porta targa non in regola: multe e sanzioni
Ovviamente, chi non dovesse rispettare le regole verrà multato. Le sanzioni sono prescritte dall’Articolo 100 del Codice della Strada ma, a seconda dei casi, possono intervenire altri Articoli. Ad esempio, il mancato funzionamento - o l’assenza - della luce targa è punito con sanzioni previste rispettivamente dall’Articolo 79 (inefficienza dei dispositivi) e 72 del Codice (mancanza dei dispositivi di equipaggiamento), con sanzioni che vanno da 87 a 344 euro.
Targa non in regola: sanzioni
Questo almeno per quanto riguarda il solo portatarga. Negli altri casi, come quelli di manomissione della targa o falsificazione della stessa, si rischia anche di più. Come da Codice, chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è invece punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186! Ugualmente, l’Articolo 100 prescrive anche che chiunque violi le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 (cioè targhe non catarifrangenti, veicoli senza targa prova trasferibile e targhe con apposte iscrizioni, adesivi o sigle che possano creare equivoci nell’identificazione) è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra i 26 e i 102 euro. Ben più grave è la manomissione o la falsificazione della targa: qui si va nel penale. Come stabilito dallo stesso Articolo 100 del CdS, chiunque falsifichi, manometta o alteri la targa è infatti è punito ai sensi del codice penale.
Targa smarrita o danneggiata
Come detto, circolare con una targa danneggiata, illeggibile (o peggio ancora assente) comporta pesanti sanzioni. Cosa fare nel caso di traga smarrita, danneggiata o rubata? Ve ne parlavamo dettagliatamente qui...