Libretto di circolazione: cosa si rischia se si viene fermati senza
Cosa succede se si viene fermati dalla Forze dell'Ordine senza libretto di circolazione? E se viene smarrito o rubato? Ecco le risposte
Oltre alla patente di guida e al certificato di assicurazione, bisogna avere sempre con sé anche il libretto di circolazione. A stabilirlo è l’articolo 180 del Codice della Strada: se fermati dalle Forze dell’ordine senza libretto, si viene multati, oltre ad avere l’obbligo di presentarsi in caserma con i documenti richiesti. Facciamo chiarezza.
Cos’è il libretto di circolazione
Il libretto di circolazione (o carta di circolazione) è un documento fondamentale che attesta l’idoneità alla circolazione su strada pubblica del veicolo. Si compone di un foglio suddiviso in quattro riquadri che riportano le generalità del proprietario e le caratteristiche del mezzo, quali ad esempio la marca, il modello, il numero di targa e di telaio, le dimensioni, più l’etichetta adesiva che riporta il risultato della revisione. Inoltre, dal 1 gennaio 2020, è entrato in vigore il Duc (Documento unico di circolazione), che in un solo documento unisce libretto di circolazione e il certificato di proprietà, di competenza quest’ultimo del Pubblico registro automobilistico (Pra).
Da chi viene rilasciato il libretto
Il libretto viene rilasciato dalla Motorizzazione Civile al momento della nuova immatricolazione, in caso di passaggio di proprietà della moto e auto sarà necessario aggiornarlo con un tagliando adesivo da incollare sul retro del documento stesso.
Cosa succede se si viene fermati senza libretto?
Come accennato, se si viola l’articolo 180 del CdS si va incontro a pesanti sanzioni, oltre all’obbligo - in alcuni casi - di presentarsi poi in caserma con tutti i documenti richiesti.
A) Multa
Se fermati senza libretto, la sanzione amministrativa va da 42 a 173 euro. Somma che viene ridotta da 26 a 102 euro nel caso dei ciclomotori.
B) Obbligo di presentarsi in caserma col documento mancante
Oltre al pagamento della multa, ci si dovrà successivamente presentare in caserma col libretto in originale entro il termine indicato dalla Forze dell’Ordine. Ovviamente, trattandosi di un obbligo e non di un invito, qualora non ci si presentasse in caserma coi documenti entro i termini indicati si andrà incontro ad una seconda multa, compresa questa volta tra i 431 e i 1.734 euro.
C) “Deroga” all’obbligo di presentarsi in caserma
Fortunatamente, in alcuni casi, è comunque possibile evitare il viaggio in caserma. A stabilirlo è il comma 8 dello stesso art. 180, che recita: ”L'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione.” Pertanto, se gli agenti sul posto possono accertare online l'effettiva esistenza dei documenti, non sarà necessario recarsi in un secondo momento alla stazione di polizia o in caserma per esibirli.
Posso circolare se ho smarrito il libretto?
La perdita o il furto del libretto di circolazione obbliga alla denuncia presso un qualsiasi organo di Polizia, che rilascerà un permesso provvisorio di circolazione, sostitutivo della carta di circolazione originale fino alla consegna di quella nuova. Si aprono in questo caso due possibile scenari:
A) Libretto duplicabile
Dopo la denuncia, qualora il libretto dovesse risultare duplicabile, verrà contestualmente consegnato un permesso provvisorio grazie al quale sarà possibile circolare fino al momento in cui (le tempistiche possono variare ma, in generale, si parla di qualche settimana) si riceverà via posta raccomandata il duplicato del libretto smarrito o rubato.
B) Libretto non duplicabile
Qualora la duplicazione del libretto di circolazione non fosse possibile, bisognerà allora rivolgersi alla Motorizzazione civile. L’iter in questo caso è più lungo e prevede la compilazione del modulo TT2119, insieme alla ricevuta del versamento di 10,20 euro (effettuato a priori sul conto corrente postale 9001 intestato al Dipartimento trasporti terrestri), alla carta d’identità e al permesso provvisorio per poter circolare rilasciato a seguito della denuncia. La presentazione di questi documenti farà sì che il funzionario della Motorizzazione consegni il duplicato della carta di circolazione.
Sinistro senza libretto
In caso di sinistro bisogna provvedere a compilare il CID, ossia della cosiddetta Constatazione amichevole di Incidente, per rendere più rapide le pratiche di risarcimento. Poichè il CID deve comprendere anche i dati del veicolo presenti sul libretto di circolazione, in sua assenza si avranno due possibilità: raccogliere i dati materialmente verificabili (quindi ad esempio numero di targa, numero di telefono e identità del conducente coinvolto nel sinistro) oppure chiamare la Polizia o i Carabinieri per intervenire e raccogliere loro i dati dei soggetti coinvolti mediante gli strumenti a loro disposizione (i computer di bordo istallati sulle volanti e collegate ai database).