Clausola di vendita vista e piaciuta, cosa significa e quali sono i limiti
Con la clausola “vista e piaciuta” i concessionari limitano l’efficacia della garanzia sulle moto usate, ma la Cassazione non è d’accordo
La legge sulla garanzia dei beni, applicata in concreto alle moto usate, fino a qualche anno fa prevedeva un’importante eccezione con cui i concessionari riuscivano a diminuirne la forza: la clausola “vista e piaciuta”. La Cassazione però non ha ritenuta valida questa interpretazione e con un’importante sentenza del 2016, ha limitato parecchio gli effetti di questa clausola, ristabilendo i diritti dei consumatori.
Cosa dice la legge
Le norme del Codice del Consumo che regolano la garanzia sui beni usati, prevedono che sia il venditore professionista a rispondere di eventuali difetti che si presentino durante il periodo di copertura (due anni, accorciabile a 12 mesi). Addirittura, nei primi 12 mesi, eventuali problemi si considerano difetti di conformità e sempre e comunque a carico del venditore (art. 132, comma 3, Codice del Consumo). Regole “toste”, per sfuggire alle quali è diventato uso comune inserire nel contratto di acquisto la clausola “vista e piaciuta”.
Vista e piaciuta: niente garanzia?
La clausola vista e piaciuta è “micidiale” per i consumatori, significa che chi compra il mezzo ne ha preso visione ed è al corrente di eventuali “magagne” e quindi non potrà pretendere che siano sistemate. Per difetti non si intendono solo quelli facilmente visibili (per esempio uno specchietto rotto), ma anche quelli occulti e che possono saltare fuori solo con l’utilizzo del mezzo (ad esempio un problema all’iniezione). Di fatto questa clausola rende la copertura della garanzia legale quasi del tutto inesistente.
La Cassazione: non vale
Con la sentenza n. 21204 del 19/10/2016 la Cassazione ha affermato che la clausola “vista e piaciuta” vale solo per i vizi evidenti, cioè i difetti che un consumatore può rilevare controllando il mezzo con la normale diligenza e fidandosi di quello che gli dice il venditore. Quindi, se il concessionario afferma che la moto è in perfetto stato e così risulta a un normale controllo, eventuali difetti che sorgano in seguito dovranno essere risolti dal venditore. Non importa che nel contratto sia riportata la clausola “vista e piaciuta”, perché questa non può costringere il consumatore a farsi carico di eventuali vizi occulti. La riparazione sarà quindi compito del venditore anche se i problemi del mezzo non sono imputabili a una sua condotta scorretta, ma a difetti di costruzione.
La pronuncia della Cassazione, che estende la garanzia del venditore a tutti i vizi occulti, comprendendo anche quelli di costruzione, ha validità anche rispetto alle clausole “visto e piaciuto” presenti su contratti di compravendita di moto usate stipulate tra professionisti (es. tra produttore e concessionario), o tra privati, rispetto ai quali non si applica il Codice del Consumo, bensì il Codice civile. Quest’ultima normativa prevede, infatti, che la garanzia per i beni usati (anche le moto, e gli accessori) non è di due, bensì di un solo anno.