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Articolo 193 Codice della strada, cosa prevede

L’articolo 193 del Codice della Strada stabilisce l’obbligo per i veicoli di essere coperti da un’assicurazione per la responsabilità civile e indica le sanzioni previste per chi circola senza RC

“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.



Cos’è l’RC

La “Responsabilità Civile dell’Autoveicolo”, obbligatoria per tutti i veicoli targati circolanti o fermi su strada pubblica è regolata dall’articolo 193 del Codice della Strada, tutela l’assicurato in caso di incidente, liquidando i danni a persone o cose. Un contratto che prevede, a fronte del premio (generalmente annuale) pagato dal contraente, l’impegno da parte della compagnia assicurativa di risarcire il danneggiato entro i limiti previsti da un massimale.

 

Cosa copre l’assicurazione RC

La tipologia di danni coperti dall’RC è definita per legge. Riassumendo, l’RC copre:
- Danni alle cose, comprese auto in sosta oppure oggetti di pubblica utilità.
- Danni alla persona (quindi conducenti non responsabili di sinistri, passeggeri, pedoni ed altri utenti della strada). È pertanto escluso il risarcimento al conducente: “clausola” demandata alla possibilità di attivare delle garanzie accessorie.

 

Cosa si rischia senza assicurazione: multa, sequestro e -5 punti

Al di là del rischio di dover di risarcire di tasca propria i danni arrecati a cose e/o a persone in caso di incidente, chi circola senza RC va incontro  a multe salate. 

L’articolo 193 del Codice della Strada chiarisce che tutti i guidatori senza copertura (o con l’assicurazione scaduta) sono soggetti, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, ad una sanzione che varia da 866 a 3.464 euro con, in più, l’immediata cessazione della circolazione su strada del veicolo - cioè il sequestro - e la decurtazione di 5 punti dalla patente.


Sanzione ridotta

Si può ottenere una riduzione della sanzione del 50% (quindi “solo” 433 euro) nei casi in cui 

A) Si provveda ad assicurare la il veicolo dal 16° al 30° giorno dopo la scadenza della precedente polizza; 

B) si provveda alla demolizione e alla radiazione del veicolo entro 30 giorni dalla contestazione della violazione e previa autorizzazione delle forze dell’ordine.


Recidivi: multa doppia e sospensione patente

Per i recidivi le cose vanno decisamente peggio: in base all’articolo 193 del Codice della Strada, chi viene fermato due volte senza assicurazione nell’arco di un biennio va incontro ad una sanzione pecuniaria doppia, cioè da 1.732 a 6.928 euro, con, in più, la sospensione della patente da uno a due mesi.


Sequestro (o confisca) del veicolo

Oltre alla multa e alla decurtazione dei punti patente (sospensione vera e propria in caso di recidiva), chi si mette alla guida di un mezzo senza regolare RC rischia anche il sequestro del veicolo (comma 4 dell’art. 193 del CdS). In questo caso, il veicolo rimane in stato di fermo fino a quando il trasgressore - al quale vengono addebitate anche le spese di prelievo, trasporto e custodia della vettura sottoposta a sequestro - non provvede al pagamento della multa e del premio assicurativo per almeno sei mesi. 

Se non si paga nei termini previsti il veicolo viene confiscato. In quest’ultimo caso, trattandosi di una misura definitiva, si può dire addio alla moto. La confisca scatta anche nel caso di documenti assicurativi falsi.


Incidente senza assicurazione

Qualora il proprietario di un veicolo senza regolare assicurazione dovesse essere responsabile di un sinistro, sarà tenuto anche a risarcire di tasca propria i danni arrecati a cose e/o persone. In realtà, il meccanismo non è così diretto, poiché al risarcimento dei danneggiati ci pensa il “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, che tuttavia,  dopo aver liquidato il danno, andrà a rivalersi sul responsabile del sinistro - già multato per essere alla guida di un mezzo senza RC - anche per mezzo di un recupero coattivo della somma. Discorso diverso se il conducente senza assicurazione fosse vittima e non causa del sinistro, poiché in quel caso avrà comunque diritto al risarcimento.


Incidente con assicurazione scaduta

Se l’assicurazione è scaduta da non più di 15 giorni, la compagnia di assicurazione coprirà lo stesso i danni e pertanto non sarà necessario ricorrere al Fondo di garanzia Vittime della Strada. Se però l’incidente avviene con assicurazione scaduta da più di 15 giorni, allora entra in gioco il Fondo di Garanzia Vittime della Strada che, pagato il risarcimento al danneggiato, si rivarrà poi nei confronti del conducente non assicurato.

 

Verificare di essere “in regola”

Per verificare di essere in regola con la copertura RC (o assicurarsi che lo sia il conducente con cui si ha avuto il sinistro) esistono diverse soluzioni. La più pratica - e sicura - è quella offerta dal Portale dell’Automobilista: visitando l’apposita sezione del sito internet, è possibile infatti consultare i numeri di targa dei veicoli a motore e dei rimorchi immatricolati in Italia che non risultano in regola con gli obblighi assicurativi RC. Per farlo, basta inserire il numero della targa (i dati del proprietario non sono richiesti): immediatamente si otterrà il responso, veicolo in regola oppure no.

 

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