Articolo 186 CdS: guida in stato di ebbrezza
La normativa sulla guida in stato di ebbrezza cambia a seconda del tasso alcolemico, del tipo di guidatore e di altre circostanze. Vediamo quali sono
L’Articolo 186 del Codice della Strada disciplina la guida in stato di ebbrezza distinguendo in base al tasso alcolemico, al tipo di guidatore e ad altre circostanze. Multe e pene variano da caso a caso ma, al di là dell’ovvia pericolosità derivante dalla guida in stato di ebbrezza, bisogna stare molto attenti perché, oltre una certa soglia, si commette un reato da codice penale, punito anche con l’arresto.
Cos’è il tasso alcolemico
Il tasso alcolemico, definito anche alcolemia, indica la concentrazione di alcol (etanolo) nel sangue. L’unità di misura che viene utilizzata più spesso per esprimere questo valore è g/l, cioè la quantità di grammi di alcol presenti in ogni litro di sangue. Il tasso alcolemico può essere misurato mediante l’esame dell’alito oppure del sangue.
Grado alcolemico: quattro possibili scenari
La Legge distingue quattro possibili scenari:
- TA fino a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue (solo per neopatentati e conducenti professionali)
- TA superiore a 0,5 g/l ma non superiore a 0,8 g/l
- TA superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l
- TA superiore a 1,5 g/l
Tipo di conducente e/o veicolo
Da considerare ci sono però altri parametri e circostanze, quali ad esempio la categoria di conducente (guidatore “ordinario”, conducente professionale, minore di 21 anni, neopatentato), tipo di veicolo a bordo del quale si trovava il conducente al momento dell’accertamento (si distingue ad esempio tra ciclomotori, automobili, mezzi pesanti, etc.), oppure il caso che si verifichi un incidente stradale.
Sanzione amministrativa o penale
Salvo neopatentati o conducenti professionali, che devono restare a zero, la Legge consente un tasso alcolemico per la guida fino a 0,5 g/l. Oltre quella soglia, cominciano le sanzioni, di carattere amministrativo. Se si superano gli 0,8 g/l le cose si fanno ancor più serie: l’infrazione diventa reato e le pene decisamente severe.
A) Guidatori “ordinari”
- TA tra 0,5 e 0,8 g/l: ammenda da 543 a euro 2.170, più sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
- TA tra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi, sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno.
- TA superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 6 mesi ad un anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni, sequestro preventivo del veicolo, confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).
B) Altri guidatori
L’Art. 33 - Modifiche agli articoli 186 e 187 Codice strada e introduzione 186 bis ha apportato alcune importanti modifiche all'art.186 introducendo al contempo l'art. 186 bis (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose). In questo caso, gli scenari cambiano:
B1) Minori di 18 anni alla guida di un motorino o minicar - TA fino a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue: non si potrà conseguire la patente prima del compimento del diciannovesimo anno di età.
- TA superiore a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue: non si potrà conseguire la patente prima del compimento del ventunesimo anno di età.
B2) Neopatentati o minori di 21 anni
- TA fino a 0,5 g/l: sanzione amministrativa da 169 a 678 euro, decurtazione di 10 punti dalla patente;
- TA superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 gr/l: sanzione amministrativa da 724 a 2893,33, più la decurtazione di 20 punti e la sospensione della stessa da 4 a 8 mesi;
- TA superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 gr/l: sanzione amministrativa da 1.066,67 a 4800 euro, più la decurtazione di 20 punti della patente e sospensione della stessa da 8 a 18 mesi. Possibile anche l’arresto fino a 9 mesi;
- TA superiore a 1,5 gr/l: sanzione da 2.000 a 9.000 euro, più la decurtazione di 20 punti dalla patente, sospensione ella patente da 16 a 36 mesi, arresto da 8 a 18 mesi e confisca veicolo.
Per tutti i casi di cui sopra, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.
L’aggravante notturna: dalle ore 22 alle 07
Il comma numero 2 dell’articolo 186 del Codice della Strada prevede un’aggravante per il caso in cui la guida in stato di ebbrezza avvenga in ore notturne. Per chi guidi in stato di ebbrezza fra le ore 22:00 e le ore 7:00 “l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà”. Attenzione però, perché l’aggravante è applicabile al solo reato, e dunque solo nella circostanza in cui il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. Quando infatti il tasso alcolemico è inferiore, la fattispecie è sanzionata solo con una sanzione amministrativa.
Stretta per i recidivi
Le cose si fanno peggiori in caso di recidiva. Chi dovesse essere sorpreso con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l – livello che configura un reato – vedrà infatti la propria patente contrassegnata dalla dicitura "limite dell'uso". Ciò significa che tali conducenti saranno autorizzati a guidare solo se il loro tasso alcolemico è pari a 0, analogamente a quanto accade per i neopatentati. Le restrizioni dureranno due anni se il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, mentre saliranno a tre anni per valori superiori a 1,5 g/l.
Alcolock
Inoltre, per tornare al volante, i recidivi dovranno dotare il proprio veicolo di un alcolock (proprie spese.), cioè del dispositivo che blocca l'accensione del motore se rileva un tasso alcolemico superiore a 0 g/l. E per le moto? La novità, (modifica all'articolo 125, dopo il comma 3-bis) parla espressamente di “veicoli a motore delle categorie internazionali M o N”, specificando che i loro guidatori possono condurli “solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero”. Pertanto, considerando che moto e scooter sono di categoria L, rimane da capire come verrà applicata la norma nel caso delle due ruote.
Sostanze stupefacenti
Contrariamente a quanto avveniva prima, il nuovo Codice della Strada (approvato il 20/11/2024) prevede anche che la semplice positività al test preliminare per sostanze stupefacenti o psicotrope sia sufficiente a determinare la sospensione immediata della patente, seguita dalla revoca, con il divieto di conseguirne una nuova per i tre anni successivi. Prima, col vecchio Codice, dopo il test preliminare positivo, le forze dell’ordine erano tenute ad accompagnare il conducente in una struttura sanitaria per effettuare ulteriori esami di conferma.
In caso di incidente
Pur mantenendo la distinzione tra reato e sanzione amministrativa in base alla quantità di alcol presente nel sangue, le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono raddoppiate quando “il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale”. In caso di incidente:
- Omicidio stradale: da 2 a 7 anni;
- Omicidio stradale aggravato per violazione delle norme sulla circolazione stradale: da 8 a 12 anni;
- Lesioni stradali gravi: da 3 mesi a un anno;
- Lesioni stradali gravi aggravate per violazione delle norme sulla circolazione stradale: da 3 a 5 anni;
- Lesioni stradali gravissime: da uno a 3 anni;
- Lesioni stradali gravissime aggravate per violazione delle norme sulla circolazione stradale: da 4 a 7 anni;
Cos’è la revoca della patente?
Ben altra cosa dalla sospensione, la revoca della patente significa in pratica la sua cancellazione. Per ottenerla di nuovo bisognerà attendere almeno tre anni (salvo pene accessorie in caso di incidente in stato di ebbrezza) e rifare esame teorico e pratico.
Quando scatta la revoca della patente?
A prescindere dagli scenari di cui sopra, la patente è sempre revocata quando:
- il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t);
- in caso di recidiva biennale;
- in caso di incidente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
In quest’ultimo caso, inoltre, tutte le pene previste dall'articolo 186 comma 2 e 186 bis comma 3 del Codice della Strada sono raddoppiate con, in più, il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (a meno che non appartenga a persona estranea all’illecito).
Cos’è l’alcol test
L’alcol test è il processo di determinazione del tasso alcolemico (BAC) di una persona attraverso l’esame dell’alito o del sangue. Può essere effettuato durante un controllo dalla Polizia attraverso uno strumento chiamato etilometro oppure attraverso degli esami del sangue in ospedale.
Rifiuto di sottoporsi all’alcol test
È concesso al guidatore fermato dagli agenti scegliere di non sottoporsi al test alcolemico. Tuttavia, tale rifiuto è considerato un reato (più precisamente un reato omissivo) e punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente di guida, anche con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Tuttavia, sarà compito dell’organo giudicante “valutare la particolare inoffensività del rifiuto nel caso concreto”, attraverso tre indici di valutazione, vale a dire le modalità in cui è stato manifestato detto rifiuto, l’esiguità del pericolo o del danno ed il grado di colpevolezza del rifiutante.
Cosa succede alla fedina penale?
La fedina penale del guidatore pizzicato in stato di ebrezza può “sporcarsi” in caso di condanna penale. Come abbiamo detto, quest’ultima eventualità si verifica solo ed unicamente qualora il guidatore dimostrasse un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, risultasse recidivo o provocasse un incidente. In quest’ultimo caso si potrebbe infatti aprire un processo per omicidio stradale, con ovvie ripercussioni per ciò che riguarda la fedina penale dell’imputato. In via generale, ricordiamo che la fedina penale del cittadino si sporca quando quest’ultimo subisce una condanna penale definitiva.
Messa alla prova
A differenza dei lavori di pubblica utilità, la messa alla prova può essere applicata in tutti i casi di guida in stato di ebbrezza di rilevanza penale e, quindi, anche nel caso di incidente stradale. La messa alla prova consente di evitare la condanna penale e scongiurare la confisca del veicolo.
L’esito positivo consente infatti di convertire la sanzione penale in attività non retribuita presso un Ente convenzionato con il Tribunale ove è instaurato il procedimento penale; in questo modo, svolgendo le ore di lavoro stabilite dal Giudice, si potrà evitare sia la pena detentiva che pecuniaria. Tuttavia, considerando che “l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge”, anche in caso di esito positivo si dovrà comunque scontare il periodo di sospensione della patente di guida. Quanto ricordato va inteso in via generale poiché, anche in questo caso, la decisione definitiva spetterà al giudice che valuterà in base alle circostanze.
Guida in stato di ebrezza veicolo senza motore
In base al Codice della Strada, biciclette e monopattini sono considerati veicoli a tutti gli effetti. Pertanto, esattamente come avviene per auto e moto, non possono essere condotti in stato di ebrezza. Nonostante sia molto difficile arrivare al penale, multe e sanzioni sono infatti le stesse, con però un’importante differenza per ciò che riguarda la sospensione patente. La Cassazione si è infatti pronunciata sottolineando come la correlazione non sia giustificata, semplicemente perché per guidare una bicicletta non ci vuole la patente. Lo stesso discorso vale per la decurtazione dei punti.