Rinnovo assicurazione moto: non confondete la scadenza del contratto con la rata
Le offerte delle compagnie promettono risparmi da record e prima o poi tutti vogliono provare a cambiare assicurazione, ma bisogna distinguere tra scadenza del contratto e scadenza della rata di pagamento
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Assicurazioni
Trovare un'assicurazione più conveniente è uno dei sogni di tanti motociclisti, miracoli non se ne fanno, ma ora grazie alla rete è più facile che in passato. Oltretutto le polizze non si rinnovano più automaticamente come in passato e il certificato bonus/malus, necessario per sottoscrivere una polizza, per leggere è reso disponibile dalla compagnia un mese prima della scadenza del contratto.
Occhio alla vera scadenza
Per sottoscrivere una nuova polizza basta avere carta d'identità e documenti della moto, mentre in rete si trovano tante offerte "utili" anche per trattare l’importo del premio col proprio assicuratore. Per farlo però bisogna scegliere i tempi giusti, infatti anche se paghiamo la rata della RC ogni 6 mesi o ogni mese, in realtà la polizza è sempre a scadenza annuale. Non dobbiamo infatti confondere la rateizzazione del premio con la durata del contratto assicurativo.
Le rate sono cose diverse
La legge prevede che il contratto, ed il relativo premio, siano annuali, permettendo di frazionarlo solo per alleggerire il "colpo". Di conseguenza anche la scadenza della polizza è annuale e, pertanto, sarà necessario aspettare quella data per stipulare una polizza con un'altra compagnia.
Avere due coperture è legale
La legge comunque non vieta la stipula, in contemporanea, di due polizze, presso differenti compagnie. Ad esempio una per la RC, l’altra per la garanzia kasko. Anche in questo caso però bisogna prestare cautela, in quanto l’art. 1910 c.c. prescrive che, se l’assicurato omette “dolosamente” di informare dell’esistenza di tutte le assicurazioni ogni singolo assicuratore, gli assicuratori non sono tenuti a pagare il risarcimento.
Stesso adempimento in ipotesi di sinistro, dove il terzo comma dell’articolo 1910 c.c. impone all’assicurato identico dovere. In questo caso è pacifico che l’assicurato è legittimato a chiedere, a ogni assicurazione l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, ma gli importi riscossi nel complesso non possono superare l’ammontare del danno.
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