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Assicurazione moto scaduta: vale per altri 15 giorni, ma attenti ai cavilli

La legge prevede un periodo di estensione della assicurazione per i quindici giorni successivi alla scadenza della polizza. Una garanzia che vale sempre, ma che non copre tutto. Vediamo perché
Per legge le assicurazioni devono coprire i sinistri che si verificano nei quindici giorni successivi alla scadenza del contratto, tutelando gli utenti della strada e garantendo loro un risarcimento degli eventuali danni subiti. La Corte di Cassazione è tornata spesso sull’argomento (per es. sentenza  n. 26104, 19 dicembre 2016), confermando l’orientamento tradizionale. La norma di riferimento è nel Codice delle Assicurazioni Private che, all’articolo 170 bis, regolamenta il periodo di tolleranza, fissandolo in 15 giorni senza condizioni.
 

La copertura extra vale sempre

Molti dubbi su questa norma emersero con l'abolizione del tacito rinnovo delle polizze, a seguito del quale le assicurazioni volevano abolire i 15 giorni di tolleranza all’assicurato che intendeva cambiare compagnia. A spazzare le incertezze intervenne il Ministero dell’Interno (Circolare del 14 febbraio 2013), chiarendo  che rimaneve l’obbligo di copertura dopo la scadenza in tutte le ipotesi: sia che la polizza fosse rinnovata, sia che fosse trasferita ad altro assicuratore sia che fosse estinta.
Pertanto, indipendentemente da quale compagnia presterà la copertura assicurativa dopo i 15 giorni in questione, oppure se il contratto non verrà più rinnovato, la polizza precedente è attiva fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
 
 

Anche per le polizze speciali

Questa norma vale anche per le polizze semestrali e per quelle annuali con pagamento semestrale: i 15 giorni di copertura assicurativa post scadenza valgono sempre per tutti i tipi di polizze RC e a prescindere dalla circostanza che ne sia fatta menzione nel contratto stipulato con la compagnia, anche quando il mancato rinnovo è dovuto a semplice dimenticanza.

 

Vale solo per la RC

Attenzione però: se il contratto non lo specifica, i 15 giorni in questione operano unicamente per la responsabilità civile e non per le ulteriori garanzie accessorie che il contraente potrebbe avere stipulato, quali gli atti vandalici, i cristalli, il furto, l’incendio, e via dicendo. Tutte queste coperture scadono al termine del contratto di assicurazione.
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