Riders: arrivano due buone novità
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino sui riders Foodora: sono lavoratori subordinati e, in quanto tali, godono delle relative tutele. Inoltre, da febbraio 2020 l’obbligo assicurativo (INAIL) risulta esteso anche ai riders che operano come lavoratori autonomi
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Riders più tutelati
Con una recente decisione la Cassazione ha stabilito che i riders di Foodora sono lavoratori subordinati. Il 24 gennaio scorso (con la sentenza n. 1663 del 2020), la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla vertenza fra i riders di Foodora e l’azienda, iniziata nel luglio 2017, confermando quanto aveva già statuito il tribunale di Torino: parità di tutele per i lavoratori, inquadrati come autonomi da Foodora (tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa), con quelle riservate al lavoro subordinato. La Suprema Corte ha esaminato l’evoluzione normativa, sociale ed economica di tali professionalità (svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi ovvero veicoli a motore, per il tramite di piattaforme digitali) e, in base alle più recenti modifiche intercorse nella legislazione del lavoro subordinato, ha sentenziato che a decorrere dal 10 gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (art. 2, comma I, del d.lgs. n. 81 del 2015) tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore:
• presenti carattere esclusivamente personale,
• sia svolta in maniera continuativa nel tempo,
• le modalità di esecuzione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, risultino organizzate dal committente.
Pertanto, quando ricorrono gli elementi delle collaborazioni individuate dall’art. 2, comma I, del d.lgs. n. 81del 2015, secondo i giudici va applicato il regime normativo della subordinazione, tutelando una posizione lavorativa più debole, per l’evidente “asimmetria” tra committente (nella specie, Foodora) e lavoratori (riders), che porta alll’esigenza di un regime di tutela più forte, in funzione equilibratrice.
Altra novità rigiuarda i riders autonomi: dal 1 febbraio scatta la tutela INAIL. L’obbligo assicurativo (INAIL), dal 1 febbraio 2020, è stato esteso anche ai riders che operano come autonomi, consegnando beni per conto di imprese, in ambito urbano e attraverso l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, tramite specifiche app. In questo modo in caso di infortunio sul lavoro anche i riders potranno godere di una tutela assicurativa pagata dall'azienda.
Con una nota del 23 gennaio 2020, l’INAIL ha dettato gli adempimenti a carico dal datore di lavoro che impiega riders tramite piattaforme digitali. Il provvedimento distingue il datore di lavoro:
• non titolare di posizione assicurativa territoriale Inail (PAT): deve trasmettere telematicamente all’Inail, alla data d’inizio delle attività (1° febbraio 2020) ovvero prima di tale data, la denuncia di iscrizione, fornendo i dati utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per ogni attività svolta, tra cui quella di consegna dei beni per conto altrui;
• già titolare di posizione assicurativa territoriale Inail (PAT): deve trasmettere la denuncia di variazione delle attività, comunicando le ulteriori modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’Inail, nel termine di 30 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo, per le opere di consegna di beni per conto altrui ove impiega lavoratori autonomi (riders) anteriormente non denunciati.
Nelle denunce di esercizio o di variazione il datore di lavoro deve dichiarare:
• lo specifico lavoro svolto dai riders autonomi;
• il tipo di mezzo impiegato dai riders per effettuare le consegne;
• la percentuale presunta delle consegne dei beni, con riferimento ai differenti mezzi di trasporto impiegati, compresa la modalità a piedi.
Per la determinazione del premio INAIL a totale carico del datore di lavoro, che lo deve versare in anticipo, il riferimento è la retribuzione giornaliera convenzionale, cioè 48,74 euro per il 2019.
Con una recente decisione la Cassazione ha stabilito che i riders di Foodora sono lavoratori subordinati. Il 24 gennaio scorso (con la sentenza n. 1663 del 2020), la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla vertenza fra i riders di Foodora e l’azienda, iniziata nel luglio 2017, confermando quanto aveva già statuito il tribunale di Torino: parità di tutele per i lavoratori, inquadrati come autonomi da Foodora (tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa), con quelle riservate al lavoro subordinato. La Suprema Corte ha esaminato l’evoluzione normativa, sociale ed economica di tali professionalità (svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi ovvero veicoli a motore, per il tramite di piattaforme digitali) e, in base alle più recenti modifiche intercorse nella legislazione del lavoro subordinato, ha sentenziato che a decorrere dal 10 gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (art. 2, comma I, del d.lgs. n. 81 del 2015) tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore:
• presenti carattere esclusivamente personale,
• sia svolta in maniera continuativa nel tempo,
• le modalità di esecuzione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, risultino organizzate dal committente.
Pertanto, quando ricorrono gli elementi delle collaborazioni individuate dall’art. 2, comma I, del d.lgs. n. 81del 2015, secondo i giudici va applicato il regime normativo della subordinazione, tutelando una posizione lavorativa più debole, per l’evidente “asimmetria” tra committente (nella specie, Foodora) e lavoratori (riders), che porta alll’esigenza di un regime di tutela più forte, in funzione equilibratrice.
Altra novità rigiuarda i riders autonomi: dal 1 febbraio scatta la tutela INAIL. L’obbligo assicurativo (INAIL), dal 1 febbraio 2020, è stato esteso anche ai riders che operano come autonomi, consegnando beni per conto di imprese, in ambito urbano e attraverso l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, tramite specifiche app. In questo modo in caso di infortunio sul lavoro anche i riders potranno godere di una tutela assicurativa pagata dall'azienda.
Con una nota del 23 gennaio 2020, l’INAIL ha dettato gli adempimenti a carico dal datore di lavoro che impiega riders tramite piattaforme digitali. Il provvedimento distingue il datore di lavoro:
• non titolare di posizione assicurativa territoriale Inail (PAT): deve trasmettere telematicamente all’Inail, alla data d’inizio delle attività (1° febbraio 2020) ovvero prima di tale data, la denuncia di iscrizione, fornendo i dati utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per ogni attività svolta, tra cui quella di consegna dei beni per conto altrui;
• già titolare di posizione assicurativa territoriale Inail (PAT): deve trasmettere la denuncia di variazione delle attività, comunicando le ulteriori modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’Inail, nel termine di 30 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo, per le opere di consegna di beni per conto altrui ove impiega lavoratori autonomi (riders) anteriormente non denunciati.
Nelle denunce di esercizio o di variazione il datore di lavoro deve dichiarare:
• lo specifico lavoro svolto dai riders autonomi;
• il tipo di mezzo impiegato dai riders per effettuare le consegne;
• la percentuale presunta delle consegne dei beni, con riferimento ai differenti mezzi di trasporto impiegati, compresa la modalità a piedi.
Per la determinazione del premio INAIL a totale carico del datore di lavoro, che lo deve versare in anticipo, il riferimento è la retribuzione giornaliera convenzionale, cioè 48,74 euro per il 2019.
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