Patente scaduta da più di 5 anni, richiesto l'esperimento alla guida
Per rinnovare una patente di guida scaduta da più di cinque anni non basta la visita medica. Come stabilito dal Codice della Strada, sarà infatti necessario sottoporsi anche "all’esperimento di guida", cioè ad un esame pratico volto a verificare che il candidato sia ancora in possesso delle capacità necessarie alla guida. Ecco come funziona
Patente scaduta da più di 5 anni
Come sappiamo, la patente di guida ha una data di scadenza che varia in funzione della categoria di patente posseduta e dell'età del conducente. Nel caso della patente A o della patente B, ad esempio, il conducente è tenuto al rinnovo ogni 10 anni se d’età inferiore ai 50 anni, ed ogni 5 se d’età compresa tra i 50 e i 70 anni. Fermo restando che è vietato dalla legge mettersi alla guida con la patente scaduta anche soltanto di un giorno, il rinnovo della licenza può essere richiesto fino a 4 mesi prima della data indicata sul documento di guida ma mai oltre i 5 anni. Dopo questo periodo è infatti richiesto il cosiddetto “esperimento di guida”, inteso come un esame pratico volto a verificare che il candidato sia ancora in possesso delle capacità necessarie alla guida.
A stabilirlo è il nuovo comma 8 ter dell’art. 126 cds, che recita: “Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare”. Ciò significa che chi desiderasse rinnovare una patente scaduta da più di cinque anni non potrà limitarsi alla solo visita medica, ma dovrà appunto sostenere anche una prova pratica con esaminatore. Vediamo in cosa consiste e come prenotarla.
Come sostenere l’esperimento di guida
Premessa: il titolare di una patente scaduta da oltre 5 anni deve obbligatoriamente fare richiesta dell’Esperimento di Guida, e può procedere con la prenotazione solo una volta, considerando che la stessa consente di poter circolare fino al giorno prestabilito.
Per sostenere la prova pratica vera e propria, il candidato dovrà quindi presentare istanza utilizzando il mod. TT 746 corredata di attestazione di versamento di 16,20 euro su conto corrente postale n. 9001. Fatto ciò, il candidato potrà presentarsi all’esame sia come privatista (quindi con un proprio veicolo) che come allievo di autoscuola (in quest’ultimo caso tutte le carte verranno brigate dall’autoscuola stessa). La durata della prova deve essere di almeno 15 minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 minuti per le altre categorie.
In caso di esito positivo
Se si supera la prova pratica, dimostrando così il permanere del requisito di idoneità tecnica alla guida, la Motorizzazione potrà dare corso all’emissione del duplicato patente per conferma di validità con inserimento di un’apposita “informativa” circa la data e l’esito dell’esperimento di guida effettuato.
In caso di esito negativo
L’articolo 126 del CdS sopra citato prosegue specificando poco più avanti che “in caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova”. In realtà, il Ministero dell’Interno ha, per mezzo della circolare n. 300/STRAD/1/0000028964.U/2022 del 7 settembre 2022, evidenziato espressamente che: “per quanto riguarda la revoca, invece, è necessaria l'emanazione del relativo provvedimento da parte della Motorizzazione. Ciò significa in pratica che l’esito negativo dell’esperimento di guida, che pur rafforza il dubbio circa la persistenza del requisito di idoneità tecnica alla guida, comporta la necessità, per il conducente, di sottoporsi all’esame di revisione della patente. Quest’ultimo, lo ricordiamo, consiste in una visita medica o in un esame tecnico, con teoria e pratica, proprio come quello che si sostiene per conseguire la patente per la prima volta.
In caso di assenza del candidato
Per fugare ogni dubbio, l’articolo 126 chiarisce anche che: “in caso di assenza del titolare (cioè qualora il titolare della patente scaduta non dovesse presentarsi all’esame dell’esperimento di guida), la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall’interessato”.