Pagamento bollo moto: dopo tre anni scatta la prescrizione
Gli enti pubblici hanno tre anni di tempo per contestare il mancato pagamento dei bolli di circolazione, eventuali richieste oltre questo periodo sono da considerarsi illegittime. Se però il cittadino riceve entro i tre anni un avviso di accertamento, i tre anni non valgono più
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Se Equitalia ci prova...
La prescrizione per i pagamenti dei bolli moto scatta dopo 3 anni, rendendo così del tutto illegittime le richieste oltre questo limite. Tuttavia, spiega l’associazione dei consumatori Adico, i tempi della prescrizione “devono essere contati a partire dall’anno dopo la scadenze del bollo”, quindi, per intenderci, per un bollo del 2013 i conteggi partono dal 2014. Importante però che durante questi tre anni non si abbia ricevuto notifica della cartella esattoriale, cioè la comunicazione che il bollo in questione risulta non pagato. “Chi ritiene - sottolinea Adico - che il proprio debito non sia più dovuto, deve accertarsi di non aver mai ricevuto comunicazioni rigardanti il bollo prima della scadenza dei termini di prescrizione”. Infatti tali comunicazioni interrompono il conteggio dei tre anni.
A confermarlo anche la sentenza dello scorso anno della Corte di Cassazione: “Come stabilito dalla Suprema Corte anche nel caso in cui la cartella non venga impugnata e sia diventata quindi definitiva, i tempi di prescrizione sarebbero comunque quelli previsti per il tributo in essa riportato: per il bollo auto, dunque, tre anni. E non dieci, come a volte sostenuto da Equitalia”. Il termine decennale, infatti, sarebbe applicabile solo ed unicamente nel caso in cui la Regione avesse provveduto tempestivamente (e quindi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello a cui il bollo si riferisce) a comunicare con un avviso di accertamento il mancato pagamento della tassa. Chi dunque, pur non avendo ricevuto alcun sollecito nell’arco dei 36 mesi si fosse visto recapitare una cartella esattoriale relativa al bollo, ha il diritto - entro 60 giorni dalla ricezione della notifica - di inoltrare un’istanza di sospensione a Equitalia che, a sua volta, dovrà premurarsi di rispondere.
A confermarlo anche la sentenza dello scorso anno della Corte di Cassazione: “Come stabilito dalla Suprema Corte anche nel caso in cui la cartella non venga impugnata e sia diventata quindi definitiva, i tempi di prescrizione sarebbero comunque quelli previsti per il tributo in essa riportato: per il bollo auto, dunque, tre anni. E non dieci, come a volte sostenuto da Equitalia”. Il termine decennale, infatti, sarebbe applicabile solo ed unicamente nel caso in cui la Regione avesse provveduto tempestivamente (e quindi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello a cui il bollo si riferisce) a comunicare con un avviso di accertamento il mancato pagamento della tassa. Chi dunque, pur non avendo ricevuto alcun sollecito nell’arco dei 36 mesi si fosse visto recapitare una cartella esattoriale relativa al bollo, ha il diritto - entro 60 giorni dalla ricezione della notifica - di inoltrare un’istanza di sospensione a Equitalia che, a sua volta, dovrà premurarsi di rispondere.
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