Omicidio stradale, a dicembre sarà legge
È in dirittura d'arrivo la normativa sull'omicidio stradale, ieri sera la Camera ha approvato il testo che ora deve passare in Senato per il sì definitivo. L'omicidio stradale colposo diventa quindi un reato a sé, sanzionato pesantemente: per i casi più gravi sono previste pene fino a 18 anni di carcere
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Politica e trasporti
Pene molto severe
Il reato di omicidio stradale sta per diventare legge, manca solo il passaggio conclusivo, in terza lettura al Senato e, secondo quanto dichiarato dal vice Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Riccardo Nencini, l'approvazione dovrebbe avvenire entro il mese di dicembre.
“Reso più chiaro e incisivo”, ha detto il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, il testo rende così l’omicidio stradale colposo un reato a sé, sanzionato con pene che arrivano fino ai 18 anni di carcere e a 30 anni di revoca della patente. In base alla gravità dell’atto, sono state previste diverse varianti: la “minore” si applica nel caso in cui la morte venga provocata a seguito di una violazione del Codice della Strada, caso in cui la pena prevista va da 2 a 7 anni. Per chi invece dovesse causare l'incidente mortale in stato di ubriachezza, con tasso alcolemico cioè superiore agli 1,5 grammi/litro, o sotto effetto di droghe, la pena sale a 8 anni fino ad un massimo di 12 anni di carcere, per toccare poi i 18 anni in caso di omicidio plurimo. Il testo prevede una pena di 5 o 10 anni di reclusione anche per l’omicida con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro o colpevole di aver causato l’incidente a seguito di condotte particolarmente pericolose, quali, per esempio, eccesso di velocità, guida contromano, sorpassi azzardati e simili. Pene rese più severe anche in caso di lesioni per chi guida ubriaco o drogato: si va da un minimo di 3 anni a un massimo di 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime.
Le sanzioni aumentano per i conducenti di mezzi pesanti, come camionisti o autisti di autobus, per i quali si applicano le pene più pesanti anche nel caso di tasso alcolemico sopra gli 0,8 grammi/litro (e non sopra l’1,5g/l), o per chi, dopo l’incidente, dovesse darsi alla fuga. In quest’ultimo caso infatti, l’aumento di pena va da uno a due terzi, ma mai inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 per lesioni gravi.
Per quanto riguarda invece la patente, è stato deciso che, in caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali, scatti immediatamente la revoca, con possibilità di riottenere la licenza di guida solo dopo 15 anni nel primo caso o 5 nel secondo, con aumenti di pena in caso di omissione di soccorso fino a 30 anni.
Infine, ai pm viene concesso maggior spazio di manovra durante le indagini, consentendo loro, nei casi più urgenti, il prelievo coattivo di campioni biologici.
Il reato di omicidio stradale sta per diventare legge, manca solo il passaggio conclusivo, in terza lettura al Senato e, secondo quanto dichiarato dal vice Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Riccardo Nencini, l'approvazione dovrebbe avvenire entro il mese di dicembre.
“Reso più chiaro e incisivo”, ha detto il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, il testo rende così l’omicidio stradale colposo un reato a sé, sanzionato con pene che arrivano fino ai 18 anni di carcere e a 30 anni di revoca della patente. In base alla gravità dell’atto, sono state previste diverse varianti: la “minore” si applica nel caso in cui la morte venga provocata a seguito di una violazione del Codice della Strada, caso in cui la pena prevista va da 2 a 7 anni. Per chi invece dovesse causare l'incidente mortale in stato di ubriachezza, con tasso alcolemico cioè superiore agli 1,5 grammi/litro, o sotto effetto di droghe, la pena sale a 8 anni fino ad un massimo di 12 anni di carcere, per toccare poi i 18 anni in caso di omicidio plurimo. Il testo prevede una pena di 5 o 10 anni di reclusione anche per l’omicida con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro o colpevole di aver causato l’incidente a seguito di condotte particolarmente pericolose, quali, per esempio, eccesso di velocità, guida contromano, sorpassi azzardati e simili. Pene rese più severe anche in caso di lesioni per chi guida ubriaco o drogato: si va da un minimo di 3 anni a un massimo di 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime.
Le sanzioni aumentano per i conducenti di mezzi pesanti, come camionisti o autisti di autobus, per i quali si applicano le pene più pesanti anche nel caso di tasso alcolemico sopra gli 0,8 grammi/litro (e non sopra l’1,5g/l), o per chi, dopo l’incidente, dovesse darsi alla fuga. In quest’ultimo caso infatti, l’aumento di pena va da uno a due terzi, ma mai inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 per lesioni gravi.
Per quanto riguarda invece la patente, è stato deciso che, in caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali, scatti immediatamente la revoca, con possibilità di riottenere la licenza di guida solo dopo 15 anni nel primo caso o 5 nel secondo, con aumenti di pena in caso di omissione di soccorso fino a 30 anni.
Infine, ai pm viene concesso maggior spazio di manovra durante le indagini, consentendo loro, nei casi più urgenti, il prelievo coattivo di campioni biologici.
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