Multa elevata da vigili fuori servizio: è nulla!
Siete stati multati da un vigile che non era in divisa? Oppure indossava la divisa ma aveva finito il turno? Potete ricorrere e chiedere l’annullamento della sanzione: la Cassazione, il 30 gennaio, ha stabilito che il verbale redatto dal vigile è valido solo se era effettivamente in servizio
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Bisogna essere in servizio
Il vigile che non è in servizio non può elevare multe e, se invece lo fa, il verbale da lui prodotto è nullo, così come la sanzione ad esso collegata. La vicenda, approdata nelle aule della Cassazione, aveva visto come protagonisti un cittadino e un comandante dei vigili che, in abiti civili e fuori servizio, aveva multato il primo. Quindi il cittadino aveva iniziato la trafila giudiziaria sostenendo che il verbale fosse nullo, fino alla pronuncia del 30 gennaio scorso, che gli ha riconosciuto ragione su tutta la linea.
La stessa Cassazione ha specificato che la qualifica di agente di polizia giudiziaria, attribuita ai vigili urbani, è limitata:
- nel tempo, cioè a quando risulta in servizio,
- nello spazio, cioè all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, in pratica i vigili possono fare multe sono nel territorio del Comune per cui lavorano.
E ciò diversamente da altri corpi, come Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e via dicendo, i cui membri operano su tutto il territorio nazionale e si considerano sempre e comunque in servizio.
Ne discende che il vigile può accertare e sanzionare per inosservanza ogni violazione del Codice della Strada purché sussistano due condizioni:
- si trova nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza
- sia effettivamente in servizio.
Se manca anche una sola delle condizioni, la multa è nulla e si può impugnare presso il Giudice di Pace con una buona certezza di vedersi abbonare la sanzione elevata.
Il vigile che non è in servizio non può elevare multe e, se invece lo fa, il verbale da lui prodotto è nullo, così come la sanzione ad esso collegata. La vicenda, approdata nelle aule della Cassazione, aveva visto come protagonisti un cittadino e un comandante dei vigili che, in abiti civili e fuori servizio, aveva multato il primo. Quindi il cittadino aveva iniziato la trafila giudiziaria sostenendo che il verbale fosse nullo, fino alla pronuncia del 30 gennaio scorso, che gli ha riconosciuto ragione su tutta la linea.
La stessa Cassazione ha specificato che la qualifica di agente di polizia giudiziaria, attribuita ai vigili urbani, è limitata:
- nel tempo, cioè a quando risulta in servizio,
- nello spazio, cioè all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, in pratica i vigili possono fare multe sono nel territorio del Comune per cui lavorano.
E ciò diversamente da altri corpi, come Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e via dicendo, i cui membri operano su tutto il territorio nazionale e si considerano sempre e comunque in servizio.
Ne discende che il vigile può accertare e sanzionare per inosservanza ogni violazione del Codice della Strada purché sussistano due condizioni:
- si trova nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza
- sia effettivamente in servizio.
Se manca anche una sola delle condizioni, la multa è nulla e si può impugnare presso il Giudice di Pace con una buona certezza di vedersi abbonare la sanzione elevata.
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