Incidenti in moto: niente risarcimento al passeggero fuorilegge
Linea dura dei giudici per i passeggeri trasportati senza rispettare le norme previste dal Codice della Strada: in caso di incidente vengono considerati corresponsabili del sinistro e i risarcimenti ridotti di conseguenza. È accaduto, ad esempio, per una ragazza trasportata su un motorino non omologato per due
Image
News
Se "fuorilegge" niente risarcimento
Linea dura verso i motociclisti che non rispettano le regole, non soltanto da parte degli organi di polizia, ma anche dei giudici, che negano i risarcimenti a chi non è in regola. Recentemente la Cassazione si è limitata a ridurre l’importo che sarebbe spettato a una ragazza, ritenendola corresponsabile, nel sinistro dove rimase ferita. L’episodio comincia quando un uomo, parcheggiata la propria automobile, apre lo sportello, in quel momento sopraggiunge un motorino. A causa dell’impatto con lo sportello, la ragazza trasportata cade dal motorino, riportando un trauma cranico e delle lesioni al malleolo e al tendine di una gamba. Ma i giudici le negano il risarcimento integrale, ritenendola corresponsabile col proprietario dell’automobile: la ragazza non indossava il casco, ed il ciclomotore non risultava omologato per il trasporto del passeggero. I giudici affermano che se sul motorino ci fosse stata la sola conducente, la stessa avrebbe potuto mantenere l’equilibrio, disponendo di un differente margine di manovrabilità, che avrebbe impedito, o almeno limitato, gli effetti conseguenti alla caduta. La Cassazione (Sezione III civile, Sentenza n. 8049 del 21 aprile 2016), ribadisce quanto già espresso nel 2011 (Sezione III civile, Sentenza n. 25218 del 29 novembre 2011), dove definì “notoria”, cioè riconosciuta dalla comune esperienza, senza quindi necessità alcuna di essere provata, la circostanza che la presenza di un ulteriore passeggero, a bordo di un ciclomotore non omologato al trasporto dello stesso, determini un carico eccessivo, che comporta, come conseguenza, la riduzione della stabilità del motoveicolo, nonché della relativa capacità di frenata.
Linea dura verso i motociclisti che non rispettano le regole, non soltanto da parte degli organi di polizia, ma anche dei giudici, che negano i risarcimenti a chi non è in regola. Recentemente la Cassazione si è limitata a ridurre l’importo che sarebbe spettato a una ragazza, ritenendola corresponsabile, nel sinistro dove rimase ferita. L’episodio comincia quando un uomo, parcheggiata la propria automobile, apre lo sportello, in quel momento sopraggiunge un motorino. A causa dell’impatto con lo sportello, la ragazza trasportata cade dal motorino, riportando un trauma cranico e delle lesioni al malleolo e al tendine di una gamba. Ma i giudici le negano il risarcimento integrale, ritenendola corresponsabile col proprietario dell’automobile: la ragazza non indossava il casco, ed il ciclomotore non risultava omologato per il trasporto del passeggero. I giudici affermano che se sul motorino ci fosse stata la sola conducente, la stessa avrebbe potuto mantenere l’equilibrio, disponendo di un differente margine di manovrabilità, che avrebbe impedito, o almeno limitato, gli effetti conseguenti alla caduta. La Cassazione (Sezione III civile, Sentenza n. 8049 del 21 aprile 2016), ribadisce quanto già espresso nel 2011 (Sezione III civile, Sentenza n. 25218 del 29 novembre 2011), dove definì “notoria”, cioè riconosciuta dalla comune esperienza, senza quindi necessità alcuna di essere provata, la circostanza che la presenza di un ulteriore passeggero, a bordo di un ciclomotore non omologato al trasporto dello stesso, determini un carico eccessivo, che comporta, come conseguenza, la riduzione della stabilità del motoveicolo, nonché della relativa capacità di frenata.
Aggiungi un commento