Incidente per mancanza di segnaletica: il Comune non è responsabile
Non c’è alcuna responsabilità in capo all’ente gestore della strada, se il sinistro è avvenuto per un errore di precedenza dovuto alla mancanza della segnaletica stradale. Secondo la Cassazione, la circolazione può avvenire “senza inconvenienti” anche solo rispettando le norme del Codice della Strada. I giudici non vanno in moto...
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Ninete segnali, ma niente resposabilità
Una decisione presa qualche giorno fa dalla Corte di Cassazione (III Sezione civile, sentenza n. 1289 del 19 gennaio 2017) lascia alquanto perplessi: a seguito di un grave incidente che aveva coinvolto un'automobile e una moto (con morte dello motociclista), il Comune era stato citato per responsabilità (almeno parziale) del sinistro, in quanto sul luogo dell’incidente non erano stati installati i segnali di precedenza.
La Cassazione, ribadendo il proprio orientamento (già espresso nel 2002), ha affermato invece che, anche se il conducente avrebbe avuto il diritto di precedenza ribadito da un segnale mancante, non ricorrerebbe il caso di insidia stradale (che porterebbe a una colpa del comune), perché la circolazione stradale può avvenire “senza inconvenienti” anche se mancano tali segnali. Infatti, secondo i giudici (che probabilmente non vanno in moto...), le sole norme del Codice della Strada sono sufficienti a garantire una circolazione corretta. La Cassazione ha pure ribadito che la pubblica amministrazione gode di un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove apporre i segnali di pericolo. Pertanto il Comune (cui spettava, nel caso, la gestione e manutenzione della strada) non è stato ritenuto, in nessun modo, responsabile della collisione, né dei danni conseguenti.
Una decisione presa qualche giorno fa dalla Corte di Cassazione (III Sezione civile, sentenza n. 1289 del 19 gennaio 2017) lascia alquanto perplessi: a seguito di un grave incidente che aveva coinvolto un'automobile e una moto (con morte dello motociclista), il Comune era stato citato per responsabilità (almeno parziale) del sinistro, in quanto sul luogo dell’incidente non erano stati installati i segnali di precedenza.
La Cassazione, ribadendo il proprio orientamento (già espresso nel 2002), ha affermato invece che, anche se il conducente avrebbe avuto il diritto di precedenza ribadito da un segnale mancante, non ricorrerebbe il caso di insidia stradale (che porterebbe a una colpa del comune), perché la circolazione stradale può avvenire “senza inconvenienti” anche se mancano tali segnali. Infatti, secondo i giudici (che probabilmente non vanno in moto...), le sole norme del Codice della Strada sono sufficienti a garantire una circolazione corretta. La Cassazione ha pure ribadito che la pubblica amministrazione gode di un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove apporre i segnali di pericolo. Pertanto il Comune (cui spettava, nel caso, la gestione e manutenzione della strada) non è stato ritenuto, in nessun modo, responsabile della collisione, né dei danni conseguenti.
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