In moto con la neve, multa difficile da individuare
La legge è chiara nel vietare alle moto di circolare sotto una nevicata o in presenza di ghiaccio e neve sulla strada, lo è però molto meno per quanto riguarda le sanzioni da applicare in caso di violazione del divieto. Ecco cosa abbiamo scoperto
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Niente moto con la neve
Il divieto è chiaro: tra il 15 novembre e il 15 aprile, ciclomotori e i motocicli possono circolare solo se non sta nevicando o le strade sono libere da neve e ghiaccio, il divieto rimane anche se si montano gomme invernali (non obbligatorie sulle due ruote). Dall’esame delle norme, tuttavia, non emerge alcun tipo di sanzione specifica in caso di violazione delle disposizioni. Bisogna quindi indagare nel Codice della Strada che, a prima vista, non sembra regolamentare il caso. Tuttavia, dopo aver consultato un esperto, siamo approdati all’art. 6, che regolamenta la circolazione fuori dei centri abitati, nonché l’art. 7 relativo ai centri abitati i quali, dettano le regole per l’adozione di provvedimenti di sospensione della circolazione. Tra le varie sanzioni, contemplate dagli stesso articoli 6 e 7, bisogna ricercare nei commi in fondo dove, genericamente, il Codice della Strada stabilisce che chi non ottempera ai provvedimenti di sospensione o di divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 85,00 a 338,00 euro. Ma davvero le Forze dell’Ordine, mentre nevica o in mezzo al ghiaccio, riusciranno a districarsi nel groviglio normativo ed elevare la sanzione? Ne dubitiamo.
Il divieto è chiaro: tra il 15 novembre e il 15 aprile, ciclomotori e i motocicli possono circolare solo se non sta nevicando o le strade sono libere da neve e ghiaccio, il divieto rimane anche se si montano gomme invernali (non obbligatorie sulle due ruote). Dall’esame delle norme, tuttavia, non emerge alcun tipo di sanzione specifica in caso di violazione delle disposizioni. Bisogna quindi indagare nel Codice della Strada che, a prima vista, non sembra regolamentare il caso. Tuttavia, dopo aver consultato un esperto, siamo approdati all’art. 6, che regolamenta la circolazione fuori dei centri abitati, nonché l’art. 7 relativo ai centri abitati i quali, dettano le regole per l’adozione di provvedimenti di sospensione della circolazione. Tra le varie sanzioni, contemplate dagli stesso articoli 6 e 7, bisogna ricercare nei commi in fondo dove, genericamente, il Codice della Strada stabilisce che chi non ottempera ai provvedimenti di sospensione o di divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 85,00 a 338,00 euro. Ma davvero le Forze dell’Ordine, mentre nevica o in mezzo al ghiaccio, riusciranno a districarsi nel groviglio normativo ed elevare la sanzione? Ne dubitiamo.
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