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Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Come cambia la legge

La modifica l’Art. 187 ha di fatto eliminato l’accertamento dello statodi alterazione psicofisica ai fini del reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti. In pratica, basta la sola assunzione di sostanze, indipendentemente dal fatto che si tratti di farmaci o dall’arco temporale entro cui queste sono state assunte

La revisione apportata all’Articolo 187 (ora intitolato “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”, invece di “Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti”) fa sì che che per far scattare il reato non sia più necessario dimostrare che il conducete sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ossia in effettivo e concreto stato di alterazione psicofisica, ma che basti dimostrare la semplice assunzione di sostanze, ossia la loro presenza nell’organismo rilevabile con il test anti droga. La questione ha immediatamente aperto a polemiche e contestazioni, suggerendo una possibile incostituzionalità della norma. M andiamo con ordine. 

Tre accertamenti

L’articolo 187 del CdS prevede tre tipi di accertamenti

  1. Accertamenti non invasivi, eventualmente effettuati con strumenti portatili (comma 2). Controlli che non sono soggetti ad alcuna condizione e che possono essere effettuati senza alcun obbligo di motivazione o in assenza di indizi che facciano presumere agli agenti accentratori l’utilizzo di sostanze.
  2. Test salivari (Comma 2 bis). Possono essere fatti solo in presenza di ragionevoli motivi (ad esempio il comportamento scorretto alla guida o il possesso di sostanze rintracciate nel veicolo o sul conducente) oppure quando i test portatili (quelli del punto 1) hanno dato esito positivo.
  3. Test in ospedale o presso centri convenzionati (Comma 3). Possono essere fatti quando la pattuglia non ha i test salivari e sempre che sussista un presupposto per questi ultimi, cioè quando i test non invasivi di cui sopra hanno dato esito positivo o quando ci sono dei ragionevoli motivi di sospetto. 

Avendo la riforma del CdS eliminato il requisito dello stato di alterazione psicofisica, i test non invasivi potranno essere effettuati “a caso”, esattamente come avviene per la guida in stato di ebrezza, col conducente che può essere sottoposto a etilometro a prescindere dal fatto che vi sia o meno il sospetto che quest’ultimo abbia fatto o meno un uso eccessivo di alcol. La differenza, fondamentale, è che mentre l’alcol rimane nell’organismo solo per poche ore, alcune sostanze psicotrope (molte delle quali contenute anche in farmaci comuni) possono essere rintracciate anche parecchi giorni dopo l’assunzione. Ed è qui, com’è facile intuire, che si crea il problema, poichè i conducenti che dovessero risultare positivi al test rischierebbero multa, revoca della patente per tre anni e fino ad un anno di carcere pur avendo assunto le sostanze giorni o addirittura settimane prima di essersi messi alla guida. Magari anche dietro prescrizione medica. Senza contare poi i falsi positivi. 

L’infallibilità dei test

Oltre all’impossibilità di valutare l’arco temporale entro cui determinate sostanze sono state assunte (la cocaina rimane ad esempio rilevabile per un paio di giorni dopo l’assunzione, mentre il thc può lasciare tracce per settimane), i test tossicologici possono non di rado fornire i cosiddetti “falsi positivi” causati dalla contestuale assunzione di farmaci comuni se non addirittura di determinati alimenti (i semi di papavero potrebbero per esempio far risultare positivi agli oppiacei). Eventualità che, come spiegato da Danilo De Gregorio, professore associato di Farmacologia all'Università Vita Salute San Raffaele, potrebbero dare esito positivo senza che ci sia necessariamente la riduzione delle capacità del conducente.

Cannabis ed altre sostanze ad uso terapeutico

Proprio per quanto detto sopra, all’inizio del 2024, durante l’esame della riforma del Codice della strada in Commissione Trasporti alla Camera, alcuni deputati dell’opposizione avevano proposto di esentare dalle nuove norme coloro che utilizzano cannabis per scopi terapeutici o altri farmaci a base di oppiacei. Modifiche che venivano respinte dai partiti di maggioranza, ma che hanno indotto il ministro Salvini ha rivedere la propria posizione annunciando, l’istituzione di un tavolo di lavoro congiunto con i Ministeri della Salute e dell’Interno, proprio per valutare possibili deroghe per chi fa uso di determinati medicinali  cannabis terapeutica regolarmente prescritta da un medico. In attesa che si costituisca il tavolo tecnico e le eventuali previsioni cui dovrebbe giungere, rimangono comunque valide le modalità sopra ricordate. 

Possibile incostituzionalità della norma

A prescindere dall’utilizzo di specifici farmaci o cannabis terapeutica, poichè se si fosse voluto introdurre un divieto generalizzato di utilizzare gli stupefacenti sarebbe stato necessario modificare il relativo testo unico e non certo il Codice della Strada, sono in molti a ritenere che tale modifica possa essere ritenuta incostituzionale. Affinché ciò avvenga, bisognerà però che sia il giudice stesso, in caso di ricorso da parte di un conducente sanzionato, a rinviare gli atti alla Corte Costituzionale. D’altra parte, ha ricordato a tal proposito Angelo Greco, avvocato e direttore de “La Legge per Tutti”, gli esempi di interventi della Corte sul Codice della Strada sono stati negli anni numerosi (citiamo a mo d’esempio la pronuncia della Consulta riguardo il sistema della patente a punti - sentenza 27 del 2026 - , quella che ha imposto l’obbligo di taratura degli autovelox - sentenza 113 del 2015 - e, recentissima, quella che ha dichiarato l’illegittimità della revoca della patente per chi circola con l’auto sottoposta a fermo amministrativo - sentenza 52 del 2024).  Poichè alla base di tali pronunce vi è il principio secondo cui ogni misura punitiva debba essere rivolta a prevenire o a sanzionare un rischio e che se la sanzione non ha nulla a che vedere con tale rischio, la stessa diventa incostituzionale e quindi illegittima, si può ritenere che la nuova sanzione prevista per chi risulta positivo al test anti droga seppur nel pieno delle proprie capacità ossia in assenza di stato di alterazione psicofisica possa essere dichiarata illegittima.

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