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Fuoristrada vietato? Il MiPAAF fornisce la corretta interpretazione del Decreto

In molti hanno interpretato l’ultimo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole come un vero e proprio divieto alla circolazione in fuoristrada. Fortunatamente, le cose non stanno così: a precisarlo è stato lo stesso MiPAAF che, con apposita nota, ne da fornito la corretta interpretazione
Off-road
Pubblicato a novembre sulla Gazzetta Ufficiale, l’ultimo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole ha sollevato tra gli appassionati di offroad non poche domande. Complice la scarsa chiarezza del testo, In molti l'avevano interpretato come un vero e proprio divieto alla circolazione in fuoristrada con qualsiasi mezzo, innescando così discussioni infinite. Fortunatamente, le cose non stanno esattamente così: al contrario, rimarcando l'assenza di qualsiasi "contraccolpo" sul tema della fruizione della viabilità forestale, il testo ricorda il ruolo giocato in materia dalle singole Regioni, incaricate di disciplinare le attività in fuoristrada e quindi escludendo di fatto ogni divieto tout court alla circolazione. A precisarlo è stato lo stesso Ministero che, con apposita nota, ha provveduto a fornire la corretta interpretazione del testo. Eccola di seguito.

"È opportuno rammentare che la competenza primaria in materia è delle Regioni, ed ogni regione e provincia autonoma ha già una sua legge regionale che disciplina gli aspetti strettamente tecnici e la fruibilità di tali viabilità. Il decreto si muove nell’ambito delle previsioni dell’articolo 9 del Testo unico delle foreste e filiere forestali del 2018 (D.lgs. n. 34/2018), in vigore già da anni, senza alcun contraccolpo sul tema della fruizione della viabilità forestale.
Nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla predetta viabilità, fermo restando che, come espressamente previsto all’articolo 2, comma 3 del decreto, le strade e le piste forestali non sottostanno ai criteri di sicurezza previsti per la viabilità ordinaria, poiché si tratta di viabilità esclusa dal Codice della strada. Inoltre, come esplicitato dal medesimo comma, è compito delle Regioni disciplinare le modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale ed alla tutela ambientale e paesaggistica.
Si fa inoltre presente che in capo alla Regioni è incardinata anche la competenza in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e del rispetto di quanto previsto dal vincolo idrogeologico; pertanto, spetta alle Regioni la competenza a valutare gli effetti della fruizione pedonale, cicloturistica o con mezzi motorizzati diversi da quelli forestali sui tracciati, i cui effetti su fondi non asfaltati hanno impatti ben diversi tra loro; essi dovranno essere valutati con la massima attenzione alle singole realtà territoriali.
Da ultimo, si ribadisce che tutte le Regioni all’unanimità hanno approvato il decreto e le linee guida, ben consapevoli delle proprie competenze e delle conseguenze gestionali”.

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