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E-bike, novità in arrivo: sanzioni per chi trucca i motori e nuovi limiti per il trasporto merci

Le modifiche apportate all’articolo 50 del Codice della Strada introducono due importanti novità per quanto riguarda le e-bike. In particolare, vengono fissate sanzioni più chiare per chi vende modelli più potenti e per chi “trucca” i motori ed è introdotta una nuova  “sotto-categoria” per il trasporto merci. Ecco tutti i dettagli
Approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 giugno, il nuovo decreto legge Infrastrutture introduce, tra le altre, due importanti novità per quanto riguarda le e-bike. La prima riguarda le sanzioni per chi vende o utilizza modelli non omologati; l’altra invece vede l’introduzione di una nuova “categoria” di bici dedicate al trasporto merci. Vediamole più nel dettaglio.

Sanzioni
Le novità apportare all’articolo 50 del Codice fissano in modo chiaro le sanzioni per chi produce, assembla o vende, e-bike con potenza superiore a quella ammessa dalla legge (0,25 kiloWatt e 25 km/h di velocità massima), ma anche per il ciclista che dovesse, in officina, apportare modifiche al motore per renderlo più potente o in grado di funzionare “autonomamente”, cioè senza agire sui pedali. “Chiunque fabbrica - recita il testo modificato - produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1”.

Nuove bici per il trasporto merci
L’altra novità, dicevamo, riguarda l’introduzione di una nuova “categoria” di e-bike espressamente adibita al trasporto merci. Veicoli cioè più potenti (il limite di velocità rimane di 25km/h) con il limite che sale da 0,25 a 0,5 kW e dotati di appositi pianali di carico dalle caratteristiche ben definite. Inutile che i furbetti montino “supporti” istallati in maniera più o meno artigianale a mo’ di portapacchi. “I velocipedi adibiti al trasporto di merci - si legge - devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo× larghezza massima del veicolo”. 
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