Dpcm zone rosse, arancioni e gialle: concessionari moto e officine restano aperti
Inserite nell’elenco delle attività ritenute necessarie, concessionarie moto e officine rimarranno regolarmente aperte e operative anche all’interno delle zone considerate a rischio, le "famigerate" zone rosse
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Politica e trasporti
Concessionarie e officine aperte
In vigore dal 5 novembre, il nuovo Dpcm firmato da Conte stabilisce divieti “comuni” a tutto il territorio nazionale e al contempo misure più rigide da applicare nelle zone considerate a più alto rischio contagio, ora indicate come zone arancioni e rosse. Oltre al coprifuoco dalle 22 alle 5 e alla chiusura di numerose attività come palestre e centri benessere, nelle regioni di massima allerta (al momento le “favorite” a rientrare in questa poco piacevole definizione sono Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta, ma la lista definitiva deve ancora essere comunicata), bar e ristoranti rimarranno chiusi h24, così come tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio considerate non di prima necessità. All’interno delle zone rosse, si legge infatti all'Art. 1-ter 4.b, “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie”. Un po’ com’era insomma ai tempi del lockdown nazionale di marzo e aprile.
Allo stesso modo, poiché inserite nella lista delle “attività commerciali di prima necessità”, concessionarie e autofficine (nell’allegato 23 indicate come “Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti e accessori”) rimarranno normalmente aperte, oltre che nelle zone gialle e arancioni, anche in quelle rosse, cioè dove il rischio è più elevato.
Ciò detto, rimangono comunque valide le norme così come prescritte dallo stesso Dpcm, che all’Art. 1.9. recita: “Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi".
Clicca qui per scoprire le differenze tra zone rosse, gialle e arancioni.
In vigore dal 5 novembre, il nuovo Dpcm firmato da Conte stabilisce divieti “comuni” a tutto il territorio nazionale e al contempo misure più rigide da applicare nelle zone considerate a più alto rischio contagio, ora indicate come zone arancioni e rosse. Oltre al coprifuoco dalle 22 alle 5 e alla chiusura di numerose attività come palestre e centri benessere, nelle regioni di massima allerta (al momento le “favorite” a rientrare in questa poco piacevole definizione sono Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta, ma la lista definitiva deve ancora essere comunicata), bar e ristoranti rimarranno chiusi h24, così come tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio considerate non di prima necessità. All’interno delle zone rosse, si legge infatti all'Art. 1-ter 4.b, “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie”. Un po’ com’era insomma ai tempi del lockdown nazionale di marzo e aprile.
Allo stesso modo, poiché inserite nella lista delle “attività commerciali di prima necessità”, concessionarie e autofficine (nell’allegato 23 indicate come “Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti e accessori”) rimarranno normalmente aperte, oltre che nelle zone gialle e arancioni, anche in quelle rosse, cioè dove il rischio è più elevato.
Ciò detto, rimangono comunque valide le norme così come prescritte dallo stesso Dpcm, che all’Art. 1.9. recita: “Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi".
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