Cassazione: ok ai sequestri degli autovelox non omologati e quindi ai ricorsi
Sequestrati i velox approvati ma non omologati. Con un ulteriore giro di vite all’utilizzo indiscriminato dei dispositivi di rilevazione, la Suprema Corte ha ipotizzato i reati di frode in pubbliche forniture e falso per induzione. Per i ricorsi: spetta all’amministrazione provare omologazione e taratura

Approvati ma non omologati
Frode in forniture pubbliche e falso per induzione. Questi i reati imputati dalla Suprema Corte all’impresa produttrice dei famosi autovelox approvati ma non omologati. Un orientamento, quello scelto dalla Corte, che oltre a “bacchettare” l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox dà parere positivo al sequestro preventivo dei dispositivi non in regola, cioè, appunto, approvati ma mai omologati. Questo, almeno, secondo la sentenza 10365/25 pubblicata il 14 marzo 2025 dalla quinta sezione penale della Suprema corte, che ha bocciato sul punto il ricorso dell’imprenditore che ha noleggiato i velox a due Comuni e una Provincia. Un conto - spiegano i giudici - è l’approvazione, per la quale non si richiedono caratteristiche fondamentali, un altro è l’omologazione che richiede l’accertamento anche mediante prove da parte dell’ispettorato generale per la sicurezza stradale del ministero delle Infrastrutture. Da una parte c’è l’articolo 142, comma sesto, Cds che indica soltanto le “apparecchiature debitamente omologate” come “fonti di prova” per stabilire l’osservanza dei limiti di velocità da parte di chi conduce i veicoli; dall’altra l’articolo 192 del regolamento di esecuzione Cds che distingue l’attività e le funzioni di approvazione e omologazione: la prima è un’attività autonoma e propedeutica, la seconda autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio. Alla luce di ciò, è stato quindi respinto il ricorso dell’imprenditore, che aveva cercato di appellarsi al fatto che la questione approvazione/omologazione non fosse ancora chiara. Proprio per questo, secondo i giudici, il dubbio dovrebbe portare ad essere ancora più cauti e non incoraggiare alla distribuzione di dispositivi potenzialmente non a norma.
Ricorsi: spetta all’amministrazione provare omologazione e taratura
L’omologazione, ha spiegato la Cassazione civile, costituisce una procedura tecnica che serve a garantire funzionalità e precisione: per gli strumenti elettronici che misurano la velocità dei veicoli si rende sempre necessaria per verificare se il prototipo dell’apparecchio possiede caratteristiche fondamentali in linea con il regolamento di esecuzione Cds. Nel caso specifico, invece, la certificazione di conformità riguarda la sola telecamera dell’apparecchio e non anche l’unità che elabora i dati. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “quanto alle incertezze della giurisprudenza, il dubbio deve indurre a un atteggiamento di cautela, mentre la soluzione adottata dalla sentenza 10505/24 si colloca nella scia di prese di posizione già note, a partire dall’ordinanza n. 14597 del 26-05-2021, secondo cui se il soggetto sanzionato contesta la rilevazione spetta all’amministrazione provare l’omologazione iniziale e la taratura periodica” dello strumento.