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Business: il trasporto di persone, e non solo con l’auto ….

Per i noleggi di veicoli con autista (in pratica i mezzi targati “N.C.C.”) viene subito in mente l’automobile o l’autobus. Ma la legge consente di svolgere il servizio di trasporto di persone, noleggiando il mezzo con l’autista, anche con altri veicoli, compresi i motocicli ed i tricicli. Se state cercando un’occupazione, potete informarvi sui requisiti per mettervi in proprio ….
L’articolo 85 del Codice della strada disciplina il “Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone”. Riguarda, in pratica, quei veicoli che vediamo circolare, specie nelle grandi città, con la targa N.C.C. (sigla per indicare, appunto, il “Noleggio Con Conducente”). Anzitutto bisogna chiarire che il servizio di noleggio di un veicolo, con autista, destinato al trasporto di persone, è disciplinato da leggi specifiche. Bisognerà pertanto informarsi, presso i pubblici uffici competenti, in merito a tutti gli aspetti che concernono la patente, la licenza, l’apertura della partita iva, gli obblighi di destinazione del veicolo al trasporto, e via dicendo. A differenza dei taxi, i quali devono sostare su specifiche aree pubbliche e destinate a tale funzione, il servizio N.C.C. si rivolge ad un’utenza indifferenziata. La legge non limita l’attività di trasporto di persone soltanto agli autobus o alle carrozze trainate da cavalli. Infatti, possono essere destinati a svolgere il servizio di trasporto di persone, con autista:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
c) i velocipedi
d) i quadricicli;
e) le autovetture;
f) gli autobus;
g) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
h) i veicoli a trazione animale.
Occhio alle infrazioni! L’attività abusiva è severamente vietata e punita con conseguenze salatissime. Un esempio: chi adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso oppure, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni stabilite dall’autorizzazione, può incorrere in una sanzione amministrativa fino a euro 679,00 e, in caso di autobus, fino a euro 1.695,00. La stessa violazione comporta la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi.

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