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Bambina in bicicletta cade in una voragine lungo la strada: responsabile la mamma, non il Comune

Una bambina, cadendo dalla bicicletta, era precipitata in una voragine profonda più di cinque metri, posta al margine della strada priva di parapetto. La vicenda finisce in Tribunale e poi arriva in Cassazione (Ordinanza n. 4178 del 19 febbraio 2020), dove la responsabilità dell’evento viene addebitata ai genitori, così scagionando il Comune.
Il precipizio era profondo oltre cinque metri, non visibile poiché nascosto dalla vegetazione al lato della strada, senza parapetto. Ad un certo punto una bimba, che stava percorrendo la strada in discesa, vicino alla propria abitazione, cade dalla bicicletta e vi precipita, ferendosi. Il Comune, nei primi due gradi di giudizio, viene condannato a risarcire, alla bimba, il danno biologico subito, pari al 12%. Più in dettaglio, i giudici di merito avevano inquadrato i fatti nell’alveo della responsabilità, in capo al Comune, per le cose in custodia (art. 2051 c.c.) e quindi per omessa custodia della strada dove era caduta la bimba. Al Comune era stato addebitato di non aver protetto la strada, che presentava un’insidia, attraverso un parapetto, o anche soltanto segnalando il pericolo, fatto peraltro dopo l’incidente occorso alla bimba. Il Comune ricorre per la cassazione della pronuncia, e dove la tesi difensiva viene accolta: per la Corte di Cassazione l’incidente è completamente imputabile alla madre, che al momento della caduta si trovava con la bambina, e alla sua mancata vigilanza sulla figlia, in quanto, abitando lì vicino, conosceva le insidie del terreno e avrebbe dovuto attivarsi, attuando delle cautele, per evitare la caduta. 
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