Assicurazioni moto, il divieto di tacito rinnovo si estende alle altre garanzie
Grazie alle nuove disposizioni contenute nella “Legge sulla Concorrenza”, la risoluzione del contratto di assicurazione, alla scadenza annuale, è automatica non soltanto per la garanzia RC auto ma anche per le garanzie accessorie
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Disdetta automatica
Per chiarire ogni dubbio sulla durata delle assicurazioni, e sulla necessità o meno della disdetta alla scadenza, dobbiamo far riferimento proprio alla dicitura utilizzata dal legislatore nella nuova legge sulla Concorrenza: “Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori”. E per “allineamento” dobbiamo proprio intendere l'estensione, per quanto riguarda le garanzie accessorie, al regime già vigente per la garanzia obbligatoria RCA. Ma facciamo un passo indietro e andiamo per ordine.
Dal 2012 l'assicurazione RC non può più avere la clausola del tacito rinnovo. Da quell'anno infatti si stabilì che il contratto di assicurazione obbligatoria R.C.A. (responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) avesse durata annuale ed inoltre venne posto il divieto al cd. “rinnovo tacito” (in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile, in tema di durata dell’assicurazione). Pertanto dal 2012 le polizze RCA non si rinnovano più automaticamente alla naturale scadenza annuale, ed a ciò si aggiunga che l’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni. Ulteriore precisazione è che la garanzia prestata col contratto scaduto deve essere mantenuta operante fino a non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.
In altre parole, dal 2012, non c’è più bisogno della disdetta, esercitata con raccomandata A/R, con la quale, in epoca anteriore, eravamo obbligati a comunicare all’assicuratore la nostra volontà di cambiare compagnia, in quanto il contratto di assicurazione RCA scade automaticamente e siamo liberi di stipularne uno nuovo, senza necessità di dover “tagliare” il legame contrattuale con la compagnia precedente. Ciò in quanto, si ribadisce, per la garanzie RCA, non opera più il rinnovo tacito.
Incongruenze dopo il 2012
A seguito dell’entrata in vigore della riforma del 2012, mentre la garanzia RCA decadeva in automatico alla scadenza, le altre garanzie abbisognavano di disdetta, in quanto per queste ultime il sistema era rimasto invariato. Ad esempio, mentre si poteva cambiare compagnia per la garanzia obbligatoria RCA senza bisogno di disdetta, e al contempo si era dimenticato di disdire (con raccomandata A/R) la garanzia infortuni conducente (o altre facoltative), si poteva ritrovare assicurato per la RCA con la nuova assicurazione, mentre restava con la precedente per gli infortuni. In altre parole, per revocare le garanzie accessorie si doveva inviare una raccomandata a/r esprimendo la volontà di disdire le garanzie collegate al vecchio contratto RCA.
L'intervento dell'IVASS. Il dilemma in tema di disdetta delle garanzie abbinate al contratto RCA, a seguito dell'eliminazione del tacito rinnovo per la garanzia principale, è stato oggetto di lamentele da parte dei consumatori, i quali si sono rivolti all’Ivass. I reclami hanno riguardato il rifiuto manifestato da alcune compagnie di considerare risolte le garanzie secondarie in assenza di una formale disdetta, nonostante il contratto RCA avesse cessato (a seguito dell'anzidetta riforma del 2012) la propria efficacia per naturale scadenza. L’Ivass è quindi intervenuto verso tali compagnie rilevando che si trattasse di contratti che, seppure distinti, vengono sottoscritti dal contraente sulla base di una considerazione unitaria dei propri interessi, e chiedendo, quindi, alle stesse compagnie, di considerare "risolto" il contratto abbinato. Al di là dell’aspetto formale, secondo l'Ivass le compagnie avrebbero dovuto tenere in considerazione l'affidamento degli assicurati i quali ritenevano, in buona fede, di non dover inviare disdetta separata per il contratto concernente le garanzie accessorie.
Estensione del principio della durata della RCA alle garanzie accessorie. Grazie alle norme approvate il 2 agosto 2017 ora è tutto più chiaro: viene esteso il principio della durata della RCA a tutte le garanzie accessorie contenute nello stesso contratto. Il nuovo precetto (comma 25) estende il principio della durata “annuale” del contratto RCA e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell’assicurato, anche ai contratti stipulati per tutti i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C.A., cioè con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente.
La fake news che gira nel web
Nei mesi scrsi si è spesso parlato dell’abolizione del rinnovo tacito per le assicurazioni la RC, un equivoco che nasce dal fatto che durante i lavori parlamentari, alla Camera dei deputati, non è passata la proposta concernente una diversa versione della disposizione in questione, fatta al Senato. E’ stata invece approvata, e sarà quindi in vigore appena il testo verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la previsione in virtù della quale la risoluzione automatica del contratto si applica anche ai rischi accessori alla polizza per l’assicurazione RCA principale. Pertanto la risoluzione del contratto alla scadenza annuale è automatica anche per le assicurazioni accessorie.
Il testo della nuova Legge. La Legge sulla concorrenza, all'art.1, comma 25, stabilisce che all’articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), è aggiunto, in fine, il seguente comma: “1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori”.
Per chiarire ogni dubbio sulla durata delle assicurazioni, e sulla necessità o meno della disdetta alla scadenza, dobbiamo far riferimento proprio alla dicitura utilizzata dal legislatore nella nuova legge sulla Concorrenza: “Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori”. E per “allineamento” dobbiamo proprio intendere l'estensione, per quanto riguarda le garanzie accessorie, al regime già vigente per la garanzia obbligatoria RCA. Ma facciamo un passo indietro e andiamo per ordine.
Dal 2012 l'assicurazione RC non può più avere la clausola del tacito rinnovo. Da quell'anno infatti si stabilì che il contratto di assicurazione obbligatoria R.C.A. (responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) avesse durata annuale ed inoltre venne posto il divieto al cd. “rinnovo tacito” (in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile, in tema di durata dell’assicurazione). Pertanto dal 2012 le polizze RCA non si rinnovano più automaticamente alla naturale scadenza annuale, ed a ciò si aggiunga che l’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni. Ulteriore precisazione è che la garanzia prestata col contratto scaduto deve essere mantenuta operante fino a non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.
In altre parole, dal 2012, non c’è più bisogno della disdetta, esercitata con raccomandata A/R, con la quale, in epoca anteriore, eravamo obbligati a comunicare all’assicuratore la nostra volontà di cambiare compagnia, in quanto il contratto di assicurazione RCA scade automaticamente e siamo liberi di stipularne uno nuovo, senza necessità di dover “tagliare” il legame contrattuale con la compagnia precedente. Ciò in quanto, si ribadisce, per la garanzie RCA, non opera più il rinnovo tacito.
Incongruenze dopo il 2012
A seguito dell’entrata in vigore della riforma del 2012, mentre la garanzia RCA decadeva in automatico alla scadenza, le altre garanzie abbisognavano di disdetta, in quanto per queste ultime il sistema era rimasto invariato. Ad esempio, mentre si poteva cambiare compagnia per la garanzia obbligatoria RCA senza bisogno di disdetta, e al contempo si era dimenticato di disdire (con raccomandata A/R) la garanzia infortuni conducente (o altre facoltative), si poteva ritrovare assicurato per la RCA con la nuova assicurazione, mentre restava con la precedente per gli infortuni. In altre parole, per revocare le garanzie accessorie si doveva inviare una raccomandata a/r esprimendo la volontà di disdire le garanzie collegate al vecchio contratto RCA.
L'intervento dell'IVASS. Il dilemma in tema di disdetta delle garanzie abbinate al contratto RCA, a seguito dell'eliminazione del tacito rinnovo per la garanzia principale, è stato oggetto di lamentele da parte dei consumatori, i quali si sono rivolti all’Ivass. I reclami hanno riguardato il rifiuto manifestato da alcune compagnie di considerare risolte le garanzie secondarie in assenza di una formale disdetta, nonostante il contratto RCA avesse cessato (a seguito dell'anzidetta riforma del 2012) la propria efficacia per naturale scadenza. L’Ivass è quindi intervenuto verso tali compagnie rilevando che si trattasse di contratti che, seppure distinti, vengono sottoscritti dal contraente sulla base di una considerazione unitaria dei propri interessi, e chiedendo, quindi, alle stesse compagnie, di considerare "risolto" il contratto abbinato. Al di là dell’aspetto formale, secondo l'Ivass le compagnie avrebbero dovuto tenere in considerazione l'affidamento degli assicurati i quali ritenevano, in buona fede, di non dover inviare disdetta separata per il contratto concernente le garanzie accessorie.
Estensione del principio della durata della RCA alle garanzie accessorie. Grazie alle norme approvate il 2 agosto 2017 ora è tutto più chiaro: viene esteso il principio della durata della RCA a tutte le garanzie accessorie contenute nello stesso contratto. Il nuovo precetto (comma 25) estende il principio della durata “annuale” del contratto RCA e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell’assicurato, anche ai contratti stipulati per tutti i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C.A., cioè con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente.
La fake news che gira nel web
Nei mesi scrsi si è spesso parlato dell’abolizione del rinnovo tacito per le assicurazioni la RC, un equivoco che nasce dal fatto che durante i lavori parlamentari, alla Camera dei deputati, non è passata la proposta concernente una diversa versione della disposizione in questione, fatta al Senato. E’ stata invece approvata, e sarà quindi in vigore appena il testo verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la previsione in virtù della quale la risoluzione automatica del contratto si applica anche ai rischi accessori alla polizza per l’assicurazione RCA principale. Pertanto la risoluzione del contratto alla scadenza annuale è automatica anche per le assicurazioni accessorie.
Il testo della nuova Legge. La Legge sulla concorrenza, all'art.1, comma 25, stabilisce che all’articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), è aggiunto, in fine, il seguente comma: “1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori”.
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