Assicurazione moto: nessuna sospensione ma proroga delle scadenze
Per le assicurazioni non è prevista alcuna sospensione dei pagamenti, ma si allunga da 15 a 30 giorni il periodo di validità della polizza dopo la scadenza. In questo lasso di tempo, l’assicurato potrà scegliere se rinnovare la polizza o affidarsi a un’altra compagnia
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Stipulare o rinnovare l’assicurazione moto potrebbe, in questi giorni difficili, risultare un po' più complicato, per questo il Decreto Cura Italia interviene anche su questo fronte, non è prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi RC, ma c'è una proroga delle scadenze: fino al 31 luglio 2020 si allungherà infatti da 15 a 30 giorni il periodo “...entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.” La regola vale per l’intero territorio nazionale, attenzione però: i 30 giorni saranno validi solo per la copertura obbligatoria delle responsabilità civile, le garanzie accessorie come furto o incendio non avranno una proroga di 30 giorni. Per il rinnovo entro i 30 giorni si potrà procedere in due modi, si potrà rinnovare il contratto di assicurazione con la stessa compagnia (in questo caso il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso e la nuova polizza avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria), oppure affidarsi ad un’altra compagnia. Sono previste anche altre proroghe: in caso di sinistro in cui sia necessario l’intervento di un perito o di un medico legale i tempi massimi per la formulazione di un’offerta di risarcimento da parte della compagnia si allungano da 60 a 120 in assenza di CID e da 30 a 90 in caso di presentazione del CID. In caso di sinistri con lesioni a persone, il periodo passa invece da 90 a 150 giorni.
Stipulare o rinnovare l’assicurazione moto potrebbe, in questi giorni difficili, risultare un po' più complicato, per questo il Decreto Cura Italia interviene anche su questo fronte, non è prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi RC, ma c'è una proroga delle scadenze: fino al 31 luglio 2020 si allungherà infatti da 15 a 30 giorni il periodo “...entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.” La regola vale per l’intero territorio nazionale, attenzione però: i 30 giorni saranno validi solo per la copertura obbligatoria delle responsabilità civile, le garanzie accessorie come furto o incendio non avranno una proroga di 30 giorni. Per il rinnovo entro i 30 giorni si potrà procedere in due modi, si potrà rinnovare il contratto di assicurazione con la stessa compagnia (in questo caso il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso e la nuova polizza avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria), oppure affidarsi ad un’altra compagnia. Sono previste anche altre proroghe: in caso di sinistro in cui sia necessario l’intervento di un perito o di un medico legale i tempi massimi per la formulazione di un’offerta di risarcimento da parte della compagnia si allungano da 60 a 120 in assenza di CID e da 30 a 90 in caso di presentazione del CID. In caso di sinistri con lesioni a persone, il periodo passa invece da 90 a 150 giorni.
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