Assicurazioni: le spese per la distruzione della moto sinistrata vanno risarcite
Riconosciuto al centauro coinvolto in un sinistro stradale non soltanto il danno non patrimoniale per le lesioni subite, ma anche quello strettamente patrimoniale legato alla completa distruzione della moto, nonché a tutte le spese pienamente documentate
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Moto
L'assicurazione paga tutto
Un centauro, dopo appena sedici giorni dall’acquisto di un nuovo motoveicolo, impatta con un furgone. Le lesioni riportate non sono gravi ma la moto resta distrutta e, a causa dell’invalidità temporanea scaturente dallo stesso sinistro, per quel periodo non può svolgere il proprio lavoro di camionista e, di conseguenza, non percepisce le relative indennità di trasferta. Richiede quindi al giudice di condannare l’assicurazione del furgone ai relativi rimborsi. Il centauro documenta, in modo analitico, tutte le voci relative al risarcimento che richiede: fatture e scontrini di acquisto, ricevute delle spese mediche sostenute, documenti relativi alla demolizione della motocicletta.
E la Corte di Cassazione (Sezione III civile, Sentenza 10 giugno 2016, n. 11899) gli dà ragione. Il collegio di giudici, decidendo sulla richiesta di risarcimento (danni non patrimoniali e patrimoniali), riconosce al centauro non soltanto il danno biologico (non patrimoniale), calcolato in relazione alle lesioni subite nel sinistro, ma anche quello strettamente patrimoniale legato alla completa distruzione della moto, oltre a tutte le spese pienamente documentate in giudizio. Più in dettaglio, l'assicurazione dovrà risarcire, oltre al danno biologico alla persona, sia il danno "emergente", pari al valore della motocicletta andata distrutta nel sinistro (praticamente nuova, in quanto acquistata sedici giorni prima), del casco e dell'abbigliamento, nonché le spese sostenute (tutte documentate) per il soccorso e la sosta del mezzo, per cure mediche e consulenza di parte, sia il risarcimento del danno cd. da "lucro cessante", conseguente al non aver potuto percepire, a causa dell'incidente, l'indennità di trasferta, aggiuntiva rispetto alla paga base, per il periodo della invalidità temporanea.
Il motociclista, in relazione al danno biologico, ha inoltre evidenziato che la relativa liquidazione, operata dal giudice in secondo grado, non conteneva alcun riferimento agli interessi, che lo stesso aveva richiesto per compensare il pregiudizio subito per la mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta, decorrenti dal momento in cui questa doveva essergli messa a disposizione. La Cassazione, ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, riconosce al centauro danneggiato sia la rivalutazione monetaria (che attualizza al momento della liquidazione il danno subito), sia gli interessi compensativi (volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno), sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi.
Un centauro, dopo appena sedici giorni dall’acquisto di un nuovo motoveicolo, impatta con un furgone. Le lesioni riportate non sono gravi ma la moto resta distrutta e, a causa dell’invalidità temporanea scaturente dallo stesso sinistro, per quel periodo non può svolgere il proprio lavoro di camionista e, di conseguenza, non percepisce le relative indennità di trasferta. Richiede quindi al giudice di condannare l’assicurazione del furgone ai relativi rimborsi. Il centauro documenta, in modo analitico, tutte le voci relative al risarcimento che richiede: fatture e scontrini di acquisto, ricevute delle spese mediche sostenute, documenti relativi alla demolizione della motocicletta.
E la Corte di Cassazione (Sezione III civile, Sentenza 10 giugno 2016, n. 11899) gli dà ragione. Il collegio di giudici, decidendo sulla richiesta di risarcimento (danni non patrimoniali e patrimoniali), riconosce al centauro non soltanto il danno biologico (non patrimoniale), calcolato in relazione alle lesioni subite nel sinistro, ma anche quello strettamente patrimoniale legato alla completa distruzione della moto, oltre a tutte le spese pienamente documentate in giudizio. Più in dettaglio, l'assicurazione dovrà risarcire, oltre al danno biologico alla persona, sia il danno "emergente", pari al valore della motocicletta andata distrutta nel sinistro (praticamente nuova, in quanto acquistata sedici giorni prima), del casco e dell'abbigliamento, nonché le spese sostenute (tutte documentate) per il soccorso e la sosta del mezzo, per cure mediche e consulenza di parte, sia il risarcimento del danno cd. da "lucro cessante", conseguente al non aver potuto percepire, a causa dell'incidente, l'indennità di trasferta, aggiuntiva rispetto alla paga base, per il periodo della invalidità temporanea.
Il motociclista, in relazione al danno biologico, ha inoltre evidenziato che la relativa liquidazione, operata dal giudice in secondo grado, non conteneva alcun riferimento agli interessi, che lo stesso aveva richiesto per compensare il pregiudizio subito per la mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta, decorrenti dal momento in cui questa doveva essergli messa a disposizione. La Cassazione, ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, riconosce al centauro danneggiato sia la rivalutazione monetaria (che attualizza al momento della liquidazione il danno subito), sia gli interessi compensativi (volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno), sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi.
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