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Piemonte, nuova legge regionale per il fuoristrada

Modificata in Piemonte la Legge Regionale n. 32 del 2-11-1982:cambia, nel dettaglio, il comma 3 dell’art. 11 sui percorsi fuoristrada a fini turistici e sportivi non competitivi
Nuova legge per il fuoristrada turistico
In Piemonte, la Legge Regionale n. 16 del 29 luglio 2016 “Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale" sostituisce la vecchia Legge Regionale n. 32 del 1982 – denominata “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale”- modificandone il comma 3 dell'articolo 11, quello cioè riferito al fuoristrada.
"Le unioni dei comuni o i comuni - recita il nuovo comma -  in assenza di queste (in riferimento alle mulattiere, alle piste e alle strade forestali, ndr), possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma".
Ne consegue dunque che le aree piemontesi e i percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi individuati prima del 30 giugno 2016 decadranno automaticamente il 30 novembre 2016 e dovranno essere nuovamente ed espressamente autorizzati prima del loro riutilizzo. La nuova autorizzazione sarà valida per un massimo di 5 anni.
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