Monopattini elettrici: casco, assicurazione e norme di circolazione. Arriva la legge?
Un nuovo disegno legge presentato in Senato vorrebbe disciplinare con maggior chiarezza e rigidità la circolazione dei monopattini elettrici. Il testo prevede l’obbligo di casco e giubbotto riflettente, ma anche quello di assicurazione RC. Regole più ferree anche riguardo le “norme di comportamento” e le responsabilità delle aziende di sharing
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Politica e trasporti
Monopattini elettrici
Dai limiti di velocità all’obbligo del casco, fino all’assicurazione: se ne parla da mesi e i tempi sembrerebbero oggi ormai maturi. Per i monopattini elettrici potrebbero nel giro di poco arrivare nuove e più stringenti regole atte a disciplinarne la circolazione in città. Presentato in Senato da un gruppo di parlamentari del Partito Democratico, a prima firma di Gianni Pittella, il disegno di legge si divide in sette dettagliati articoli. Facciamo il punto, ricordando che non si tratta per il momento di un disegno di legge che deve ancora essere assegnato in Commissione.
Articolo 1 - Ambiti di circolazione dei monopattini a propulsione elettrica
Qui se ne disciplinano con maggior chiarezza ambiti di circolazione (strade urbane di quartiere, strade urbane ciclabili, strade locali e itinerari ciclopedonali) e limiti di velocità, indicati in 25 km/h in strada e 6 km/h nelle aree pedonali.
Articolo 2 - Obbligo dell'assicurazione RC per circolazione su strada
Il secondo articolo obbliga alla stipula - per circolare su strada - di apposita assicurazione di responsabilità civile, con sanzioni da 500 a 1.500 euro per chi viene sorpreso a circolare senza.
Articolo 3 - Obbligo di equipaggiamento di sicurezza per i conducenti
A prescindere dall’età, si vorrebbe qui introdurre l’obbligo di indossare sempre il casco e le bretelle o il giubbotto retroriflettenti. Pena multa fino a 332 euro per chi non li indossa.
Articolo 4 - Guida da parte di minorenni (quattordici - diciotto anni)
Secondo l’articolo, i giovani d’età compresa tra i 14 e i 18 anni possono guidare il monopattino elettrico solo se in possesso del “patentino” (AM) e solo in aree pedonali (velocità non oltre i 6 km/h) e piste ciclabili (velocità non superiore a 12 km/h). Inoltre, il monopattino dovrà avere regolatore di velocità a norma.
Articolo 5 - Norme di comportamento
Qui vengono dettagliatamente elencate una serie di regole che spaziano dal divieto di trasportare un passeggero o un carico, all’utilizzo del cellulare o altri dispositivi digitali, cuffie comprese. Viene inoltre esplicitato il divieto di "condurre il mezzo con un andamento irregolare e pericoloso in relazione al contesto di circolazione e di effettuare manovre brusche ed acrobazie” e l’utilizzo del mezzo dopo “aver assunto sostanze stupefacenti”. Ovviamente sono previste multe, che spaziano a seconda dei casi da 332 a 678 euro.
Articolo 6 - Divieto di fermata e di sosta dei monopattini elettrici
Problema non da poco: la sosta selvaggia. Qui, oltre agli utenti, a cui viene fatto divieto di posteggiare - salvo apposita segnaletica - sul marciapiede, si chiama in causa anche il comune che, entro 120 giorni dall'eventuale entrata in vigore della legge, dovrà provvedere a individuare spazi riservati alla sosta dei monopattini elettrici (eventualmente anche quelli riservati a ciclomotori e motoveicoli).
Articolo 7 - Servizio di noleggio dei monopattini elettrici
L’ultimo articolo del testo riguarda appunto i gestori di servizi sharing, che fondamentalmente dovranno garantire il rispetto di tutte le regole di cui sopra, fornendo caschi, assicurazioni, giubbotti e vigilando sull’età degli utenti.
Dai limiti di velocità all’obbligo del casco, fino all’assicurazione: se ne parla da mesi e i tempi sembrerebbero oggi ormai maturi. Per i monopattini elettrici potrebbero nel giro di poco arrivare nuove e più stringenti regole atte a disciplinarne la circolazione in città. Presentato in Senato da un gruppo di parlamentari del Partito Democratico, a prima firma di Gianni Pittella, il disegno di legge si divide in sette dettagliati articoli. Facciamo il punto, ricordando che non si tratta per il momento di un disegno di legge che deve ancora essere assegnato in Commissione.
Articolo 1 - Ambiti di circolazione dei monopattini a propulsione elettrica
Qui se ne disciplinano con maggior chiarezza ambiti di circolazione (strade urbane di quartiere, strade urbane ciclabili, strade locali e itinerari ciclopedonali) e limiti di velocità, indicati in 25 km/h in strada e 6 km/h nelle aree pedonali.
Articolo 2 - Obbligo dell'assicurazione RC per circolazione su strada
Il secondo articolo obbliga alla stipula - per circolare su strada - di apposita assicurazione di responsabilità civile, con sanzioni da 500 a 1.500 euro per chi viene sorpreso a circolare senza.
Articolo 3 - Obbligo di equipaggiamento di sicurezza per i conducenti
A prescindere dall’età, si vorrebbe qui introdurre l’obbligo di indossare sempre il casco e le bretelle o il giubbotto retroriflettenti. Pena multa fino a 332 euro per chi non li indossa.
Articolo 4 - Guida da parte di minorenni (quattordici - diciotto anni)
Secondo l’articolo, i giovani d’età compresa tra i 14 e i 18 anni possono guidare il monopattino elettrico solo se in possesso del “patentino” (AM) e solo in aree pedonali (velocità non oltre i 6 km/h) e piste ciclabili (velocità non superiore a 12 km/h). Inoltre, il monopattino dovrà avere regolatore di velocità a norma.
Articolo 5 - Norme di comportamento
Qui vengono dettagliatamente elencate una serie di regole che spaziano dal divieto di trasportare un passeggero o un carico, all’utilizzo del cellulare o altri dispositivi digitali, cuffie comprese. Viene inoltre esplicitato il divieto di "condurre il mezzo con un andamento irregolare e pericoloso in relazione al contesto di circolazione e di effettuare manovre brusche ed acrobazie” e l’utilizzo del mezzo dopo “aver assunto sostanze stupefacenti”. Ovviamente sono previste multe, che spaziano a seconda dei casi da 332 a 678 euro.
Articolo 6 - Divieto di fermata e di sosta dei monopattini elettrici
Problema non da poco: la sosta selvaggia. Qui, oltre agli utenti, a cui viene fatto divieto di posteggiare - salvo apposita segnaletica - sul marciapiede, si chiama in causa anche il comune che, entro 120 giorni dall'eventuale entrata in vigore della legge, dovrà provvedere a individuare spazi riservati alla sosta dei monopattini elettrici (eventualmente anche quelli riservati a ciclomotori e motoveicoli).
Articolo 7 - Servizio di noleggio dei monopattini elettrici
L’ultimo articolo del testo riguarda appunto i gestori di servizi sharing, che fondamentalmente dovranno garantire il rispetto di tutte le regole di cui sopra, fornendo caschi, assicurazioni, giubbotti e vigilando sull’età degli utenti.
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