In moto senza assicurazione, ecco cosa si rischia
L’art. 193 del Codice della Strada prescrive l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli, pena salatissime sanzioni anche di natura penale, ed il cui importo è ulteriormente lievitato da gennaio 2017. Ecco nel dettaglio cosa prevede la legge
Image
News
Le sanzioni previste dalla legge
L’obbligo: I veicoli a motore (tutti, tranne quelli a rotaie, ma compresi i filoveicoli e i rimorchi), non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa (a norma delle disposizioni in tema di responsabilità civile verso terzi).
La sanzione: Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla salatissima sanzione amministrativa da euro 849,00 a euro 3.396,00.
Le eventuali riduzioni: La multa da 849,00 a 3.396,00 euro viene ridotta:
a) ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi (rispetto al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile);
b) ad un quarto quando l’interessato, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi solo per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo, previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima (849,00 euro). Ad avvenuta demolizione, certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, detratto l’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Ulteriori conseguenze:
a) Sequestro del veicolo. In ogni caso (articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689).
b) Divieto di circolazione e deposito. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato col trasgressore.
c) Se si paga sanzione, premio, spese. Quando il trasgressore paga la sanzione in misura ridotta, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di Polizia che ha accertato la violazione restituisce il veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al Prefetto.
d) Confisca amministrativa del veicolo. Scatta verso il conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando abbia fatto circolare il veicolo con documenti assicurativi falsi o contraffatti (salvo che debba essere disposta confisca penale).
e) Sospensione della patente di guida per un anno. Verso chi ha falsificato o contraffatto i documenti assicurativi. Si applica anche l’articolo 213 del codice in tema di confisca del veicolo.
L’obbligo: I veicoli a motore (tutti, tranne quelli a rotaie, ma compresi i filoveicoli e i rimorchi), non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa (a norma delle disposizioni in tema di responsabilità civile verso terzi).
La sanzione: Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla salatissima sanzione amministrativa da euro 849,00 a euro 3.396,00.
Le eventuali riduzioni: La multa da 849,00 a 3.396,00 euro viene ridotta:
a) ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi (rispetto al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile);
b) ad un quarto quando l’interessato, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi solo per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo, previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima (849,00 euro). Ad avvenuta demolizione, certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, detratto l’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Ulteriori conseguenze:
a) Sequestro del veicolo. In ogni caso (articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689).
b) Divieto di circolazione e deposito. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato col trasgressore.
c) Se si paga sanzione, premio, spese. Quando il trasgressore paga la sanzione in misura ridotta, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di Polizia che ha accertato la violazione restituisce il veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al Prefetto.
d) Confisca amministrativa del veicolo. Scatta verso il conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando abbia fatto circolare il veicolo con documenti assicurativi falsi o contraffatti (salvo che debba essere disposta confisca penale).
e) Sospensione della patente di guida per un anno. Verso chi ha falsificato o contraffatto i documenti assicurativi. Si applica anche l’articolo 213 del codice in tema di confisca del veicolo.
Aggiungi un commento