Fase 2, Coronavirus e vacanze: si può chiedere il rimborso
Tra le tante rinunce imposte dal lockdown, per molti italiani ci sono stati anche viaggi e vacanze già prenotate e pagate. L’associazione dei consumatori spiega che è possibile chiedere un rimborso, anche nel caso dei pacchetti turistici all-inclusive. Discorso diverso per le vacanze estive e per i viaggi programmati troppo in là nel tempo
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Vacanze e disdette
Bloccati a casa dall’emergenza sanitaria, in molti hanno dovuto rinunciare, tra le tante cose, anche al viaggio o alla vacanza che si era precedentemente organizzata e prenotata. Una risposta prova a fornircela l’unione nazionale dei consumatori, che sul proprio sito web ha elencato alcuni dei provvedimenti e delle regole previsti sia dai Decreti governativi che dal Codice Civile e dal Codice del Consumo. In linea generale, spiega l’Associazione, chi paga per avere un servizio turistico che poi, non per colpa sua, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato. Per quanto riguarda in particolare i trasferimenti - in aereo, in treno o in nave - il legislatore dell’emergenza è intervenuto precisando il diritto del viaggiatore, causa “impossibilità sopravvenuta” di vedersi rimborsato l’intero costo del viaggio (a patto ovviamente che questo di fosse dovuto svolgere entro il 4 maggio). Si può chiedere il rimborso, ma bisogna farlo entro 30 giorni dalla data di partenza prevista: il vettore è tenuto a risarcire il viaggiatore che non ha effettuato il viaggio entro quindici giorni dalla richiesta.
Il discorso vale anche per gli hotel e i pacchetti turistici tutto incluso. Nel dettaglio: secondo il dl 2 marzo 2020, spiega l’Associazione, per i pacchetti turistici “tutto compreso”, fino al 4 maggio 2020, permanendo il divieto degli spostamenti decisi dal Governo, si applica l’art. 41 del Codice del Turismo che dà al consumatore la possibilità di recedere dal contratto. L’organizzatore può quindi offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore oppure procedere al rimborso (nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del Codice). La scelta tra rimborso in denaro e voucher spetta infatti all’operatore turistico e non al cliente. Ciò detto, va evidenziato, vale per i soli viaggi e soggiorni prenotati per le date antecedenti al 4 maggio. Cosa fare invece nel caso di viaggi già programmati per le date estive, magari per i mesi di giugno e luglio? La situazione si fa più “delicata” perché, nonostante i legittimi dubbi circa l’evolversi della situazione (non sappiamo nemmeno se potremo andare al mare!), non vi è attualmente alcuna normativa che consenta di disdire pacchetti programmati troppo in là nel tempo.
Il discorso vale anche per gli hotel e i pacchetti turistici tutto incluso. Nel dettaglio: secondo il dl 2 marzo 2020, spiega l’Associazione, per i pacchetti turistici “tutto compreso”, fino al 4 maggio 2020, permanendo il divieto degli spostamenti decisi dal Governo, si applica l’art. 41 del Codice del Turismo che dà al consumatore la possibilità di recedere dal contratto. L’organizzatore può quindi offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore oppure procedere al rimborso (nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del Codice). La scelta tra rimborso in denaro e voucher spetta infatti all’operatore turistico e non al cliente. Ciò detto, va evidenziato, vale per i soli viaggi e soggiorni prenotati per le date antecedenti al 4 maggio. Cosa fare invece nel caso di viaggi già programmati per le date estive, magari per i mesi di giugno e luglio? La situazione si fa più “delicata” perché, nonostante i legittimi dubbi circa l’evolversi della situazione (non sappiamo nemmeno se potremo andare al mare!), non vi è attualmente alcuna normativa che consenta di disdire pacchetti programmati troppo in là nel tempo.
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