Autovelox non omologato: la multa è valida solo se era presente l’organo di polizia
Quando l’autovelox, o un altro dispositivo di rilevamento dell’infrazione stradale, risulti omologato, oppure approvato per il funzionamento in modo completamente automatico, non è necessaria la presenza, in strada, dell’organo di polizia. L’omologazione non è necessaria se l’autovelox viene utilizzato come strumento di “ausilio” all’organo di polizia presente in strada
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Il Ministero dell’Interno, in persona del Direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con una nota indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti sulle modalità di accertamento di alcune violazioni stradali come le inosservanze dei limiti di velocità, la guida senza copertura assicurativa o senza revisione (in specie elencate dal comma I bis, lettera g-bis, dell’art. 201 C.d.S.), rispetto alle quali la contestazione può essere anche differita, purché la violazione sia rilevata tramite gli appositi dispositivi. In proposito, va ricordato che l’art. 201 C.d.S., comma 1-quater, dispone che, in occasione dell’accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis) (fattispecie di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214), per mezzo di autovelox o similari, non è necessario che la polizia sia sul posto quando l’autovelox risulti omologato, oppure approvato per il funzionamento in modo completamente automatico. Il Ministero sottolinea che è quindi possibile derogare alla regola generale della contestazione immediata, quando l’autovelox (o gli altri dispositivi di rilevamento) risulti omologato o approvato (ai sensi dell’art. 45 C.d.S.) per il funzionamento in modo automatizzato, ovvero da remoto. Al contempo, lo stesso Dipartimento evidenzia che (secondo quanto previsto dal comma I quater dell’articolo 201 C.d.S.), l’omologazione o l’approvazione non sono necessari se gli stessi apparecchi vengano utilizzati alla contestuale presenza dell’organo accertatore. In questo ultimo caso, infatti, il dispositivo rappresenta soltanto uno strumento del quale l’organo di polizia si serve per eseguire i controlli. La conseguenza è che, nell’ambito dell’attività di controllo su strada, secondo il Ministero, l’organo di polizia presente sul posto può avvalersi anche di autovelox non omologati che gli consentano di rilevare l’omessa revisione, la mancanza di copertura assicurativa e via dicendo, e procedere, di conseguenza, all’accertamento ed all’immediata contestazione della violazione all’effettivo trasgressore. Il Ministero ribadisce che in quest’ultima ipotesi i dispositivi in questione rappresentano soltanto uno strumento in ausilio dell’operatore di polizia. Va infine sottolineato che tra le ultime pronunce sul tema, il Giudice di Pace di Firenze (sentenza 9 settembre 2016 n. 2361) ha annullato una multa per eccesso di velocità, considerando illegittimo l’accertamento svolto attraverso un autovelox che rilevava la velocità in automatico, in assenza di agenti operatori. Per lo stesso Giudice, in particolare, l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento della violazione del limite di velocità doveva essere sottoposta alle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura (conformemente a quanto dettato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 113 del 2015, dove veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma VI dell’art. 45, C.d.S., nella parte ove non prevedeva che tutte le apparecchiature adoperate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità venissero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura).
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