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Assicurazione moto e classe bonus malus, stop ai trucchi delle compagnie?

Dal 2007 si può acquisire la classe di merito già maturata da un proprio familiare, o su un veicolo di proprietà, ma le compagnie hanno sempre interpretato questa agevolazione a modo loro, riuscendo comunque a sfavorire il consumatore che invece avrebbe dovuto avvantaggiarsi da questa norma. La nuova Legge sulla concorrenza cerca di rimettere le cose in regola, vedremo se ci riuscirà
La beffa del bonus malus
Dieci anni le cosiddette "lenzuolate" di Bersani introdussero anche la possibilità, quando si stipula una polizza RC, di acquisire la classe di merito già maturata su un altro mezzo, oppure quella conseguita da un proprio familiare convivente. Come da tradizione italiana le compagnie trovarono ben presto l’inganno...
La classe di merito ottenuta attraverso questo beneficio, non venne interpretata, come una classe maturata nel corso degli anni. Molte assicurazioni, pur non potendo discriminare tra le due categorie (classe maturata durante gli anni, classe acquisita con la Bersani), hanno penalizzato di fatto il nuovo contratto assicurativo, distinguendolo da quello ordinario in base a due elementi indicati sull’attestato di rischio. Il primo è l’incompletezza dello “storico”: un mezzo assicurato con una classe della Bersani, riporterà la sigla “N.A.”, cioè “non assicurato” per gli anni antecedenti a quello di prima assicurazione. Il secondo consiste nell’indicazione, sempre sul proprio storico assicurativo, del fatto che si è usufruito dello “sconto Bersani”. Due indicazioni che le assicurazioni hanno considerato penalizzanti, così chi usufruisce della Bersani ha tariffe più care di chi, invece, ha conseguito la stessa classe per anzianità. Una discriminazione che dura per sei anni, cioè finquando permane la scritta N.A. (non assicurato)  nello storico dell'attestato di rischio. Ora è intervenuta la nuova Legge sulla concorrenza che ha ribadito la necessità di garantire la parità di trattamento a parità della classe di rischio (non importa come ottenuto).
Così all’art. 134 del codice delle assicurazioni, la Bersani aveva stabilito che la compagnia assicurativa “non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato”. La nuova legge precisa ulteriormente che “non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto”. Vedremo ora cosa si inventeranno le compagnie...
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