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Bollo moto Friuli-Venezia Giulia 2025, quanto costa e quando si paga

Ecco regole e tariffe per pagare il bollo in Friuli-Venezia Giulia. La tassa va versata ogni anno, ma ci sono alcune eccezioni ed esenzioni che è bene conoscere

Quanto si paga

Come in qualsiasi altra Regione, in Friuli Venezia Giulia l’ammontare del bollo dipende dalla potenza e dalla classe di appartenenza del veicolo. Per conoscere l’importo da versare, si può consultare il Tariffario e procedere al calcolo oppure, se in possesso del numero di targa, trattandosi di una Regione convenzionata ACI, ci si può servire anche del calcolatore automatico messo a disposizione sul sito, , oppure potete calcolare il bollo usando il nostro sistema online qui sotto.
 

Calcolo del bollo moto

Compila i campi per scoprire il costo del tuo bollo moto

Calcolare bollo

Per i motocicli di cilindrata superiore ai 50 cm3 :

 

Fino a 11 kW

- EURO 0: 26,00 euro

- EURO 1: 23,00 euro

- EURO 2: 21,00 euro

- EURO 3 e successivi: 19,11 euro

 

Oltre gli 11 kW

 Si paga la somma “base”, più una cifra calcolata in base alla classe di appartenenza per ogni kW. 

- EURO 0: 26,00 euro + 1,70 euro per kW
- EURO 1: 23,00 euro + 1,30 euro per kW 

- EURO 2: 21,00 euro + 1,00 euro per kW
- EURO 3 e successivi: 19,11 euro + 0,88 euro per kW 

 

Ciclomotori

I ciclomotori pagano in Friuli Venezia Giulia una tassa fissa di circolazione d 19,11 euro con durata annuale. Se non si usano non è necessario pagare il bollo.

Moto elettriche

Le moto e gli scooter elettrici, nella Regione Friuli Venezia Giulia, hanno un’esenzione totale per 5 anni dalla data di immatricolazione. Dal sesto anno in avanti, si paga la tassa piena secondo quanto previsto per gli Euro 3 e successivi.
 

Calcolatore Sito ACI

Se in possesso del numero di targa, ci si può affidare al Calcolatore ACI. Basterà inserire nei campi la targa, la tipologia di veicolo e la regione di residenza, ottenendo immediatamente l’ammontare della tassa.

Come pagare

La Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione differenti modalità:
- PagoBollo on line, servizio online di ACI denominato Bollonet (l’accesso al servizio è possibile solo tramite autenticazione SPID, CIE, CNS oppure eIDAS);

- Delegazioni ACI;

-  Agenzie Sermetra;

- Punti vendita Mooney;

- Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione;

- Punti vendita Lottomatica;

- Altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service);

- Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, Punti vendita Mooney, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.).

Da ricordare che il costo dell’operazione è determinato dalla modalità di pagamento e dal Punto di servizio prescelti. Agenzie e banche potrebbero richiedere una commissione.
 

Quando pagare

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di un veicolo già circolante oppure di una moto nuova di fabbrica. In caso di rinnovo, cioè per un veicolo già circolante, il bollo va pagato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta, quindi il pagamento si fa a febbraio o agosto.


Moto nuove di fabbrica

In questo caso, il pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a sette mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successive, per un massimo di 12 mesi.

 

Ritardi e sanzioni

Se si paga in ritardo, cioè dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge. Gli interessi variano però  in base alle tempistiche con cui il contribuente “regolarizza” la propria posizione. Si distingue in particolare tra Ravvedimento operoso e regolarizzazione oltre ai termini del ravvedimento. Ecco lo schema:

Ravvedimento operoso
Se si paga dopo la data di scadenza ma entro determinati termini, è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso (che deve però essere avviato prima dell’inizio di qualsiasi attività di contestazione o controllo) e pagare le sanzioni in misura ridotta secondo questo schema:

- Entro 14 giorni: sanzione dello 0,1% per ogni giorni di ritardo;

- Dal 15° al 30° giorno: 1,5%;

- Dal 31° al 90° giorno: 1,67%;

- Dal 91° a 1 anno: 3,75%;

- Da 1 a 2 anni: 4,29%;

- Oltre 2 anni: 5%.

Alle cifre di cui sopra, vanno aggiunti gli interessi legali giornalieri, il cui tasso è indicato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”.

 

Regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso

Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori.

Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori. Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.

Gli interessi moratori hanno un tasso fisso semestrale dell’1%. 


Il bollo per le moto d’epoca

La Regione Friuli Venezia Giulia prevede come molte altre regioni italiane riduzioni o esenzioni calcolate in base all’età del mezzo. In questo caso, si distingue tra moto d’età inferiore ai 20 anni, moto d’età compresa tra i 20 e i 29 anni e moto d’età pari o superiore ai 30 anni. Le prime pagano la tassa a prezzo pieno, mentre le altre due godono di alcuni sconti o esenzioni. Vediamo i dettagli. 


Veicoli con venti e più anni

I veicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni nella Regione Friuli Venezia Giulia hanno una riduzione pari al 50% della tassa. Condizione per accedere allo sconto è che la moto risulti iscritta ad un Registro storico (ASI o FMI) e che il certificato di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.
 

Veicoli con trenta o più anni

Le moto storiche ultratrentennali sono esente dal pagamento in maniera automatica. Il beneficio scatta automaticamente al compimento del trentesimo anno dalla costruzione e non occorre presentare una domanda specifica. Se però si vuole usare il mezzo su strada bisogna pagare una tassa di circolazione di 10,33 euro. La tassa deve essere già versata nel momento in cui il veicolo circola, anche se fosse per un solo giorno, ed è valida per l’anno in corso. La ricevuta del pagamento deve essere esibita, su richiesta, agli organi preposti al controllo della circolazione stradale. 

 

Rimborsi

La restituzione del bollo può essere richiesta solo in alcuni casi. Nel dettaglio, si può richiedere un rimborso sono nel caso di: 

- Doppio pagamento (con la stessa scadenza);

- Pagamento in eccesso;

- Pagamento non dovuto (per esempio nel caso di per perdita di possesso, esenzione, etc.).
Attenzione: in Friuli Venezia Giulia non si procede al rimborso di somme inferiori a 12,00 euro.

A) Presentare la domanda di rimborso
Le istanze di rimborso, redatte in carta libera oppure utilizzando l’apposito modulo, possono essere presentate o spedite a mezzo posta al competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate (gli indirizzi sono elencati qui).
Attenzione: poiché il rimborso viene erogato con accredito diretto sul conto corrente bancario, bisognerà comunicare la presenza delle coordinate Iban nell’Area riservata “Cassetto Fiscale” dei servizi telematici “Fisconline e Entratel” seguendo le istruzioni rinvenibili sulla pagina dedicata.

B) Documenti da allegare
Insieme al modulo compilato, andranno allegata alla domanda di rimborso anche:
- Fotocopia del libretto di circolazione;

- Fotocopia della ricevuta di versamento della tassa automobilistica in eccesso (nel caso di richiesta di rimborso per pagamento in eccesso;
- Fotocopia della ricevuta di versamento della tassa da rimborsare e fotocopia del versamento eseguito correttamente (solo nel caso di richiesta di rimborso per doppio pagamento);
 

Informazioni e assistenza

Il bollo in Friuli Venezia Giulia è una tassa gestita dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, essendo quest’ultimo l’unico interlocutore istituzionale, per assistenza occorre rivolgersi agli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio. 

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