Riders: mascherine, guanti e disinfettante deve fornirli la piattaforma web
Una società di consegne che opera tramite app è stata condannata dal giudice del lavoro di Bologna a fornire ai rider i dispositivi di protezione individuale: guanti monouso, mascherine, saponi disinfettanti e prodotti per la pulizia dello zaino.
Image
News
Chi protegge i riders?
In questi lunghi mesi di lockdown i ristoranti sono rimasti chiusi, ma non si sono bloccati i servizi di consegna a domicilio, che anzi hanno visto crescere parecchio le richieste dei loro servizi. Anello debole di questa catena sono i rider che portano il cibo a destinazione, una recente sentenza del tribunale del lavoro di Bologna ha chiarito a chi spetta provvedere alla loro protezione.
La vicenda. Una società che faceva capo a una piattaforma web aveva negato a un rider, addetto alle consegne, l’occorrente per proteggere la propria persona dal rischio di contagio da Covid-19, durante il lavoro: guanti monouso, mascherine, saponi disinfettanti e prodotti per la pulizia dello zaino. Il rider si è rivolto al giudice del lavoro che ne condiviso la tesi: lo svolgimento dell’attività lavorativa in assenza dei necessari dispositivi esporrebbe il rider a rischi, quindi ha condannato la società a fornirgli i dispositivi. Vediamo come è nata questa decisione.
Il lavoro tramite piattaforma digitale. Quanto al lavoro svolto tramite piattaforme digitali, il Tribunale ha richiamato la recente formulazione della disciplina che ha qualificato come “etero-organizzate” tutte quelle prestazioni prevalentemente, e non più “esclusivamente”, personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, tra cui rientra quella di questo caso.
Quando si applicano le norme sul lavoro subordinato. Il Tribunale ha fatto cenno a una storica pronuncia della Cassazione (sez. lav., 24 gennaio 2020, n. 1663) con cui era stato chiarito che il giudice deve applicare la disciplina più protettiva del rapporto di lavoro “subordinato” anche ai lavoratori iMpegnati in questo genere di lavori basati su un'organizzazione online che porta a una condizione di “debolezza economica” del lavoratore.
Le prescrizioni sanitarie anti Covid-19. Il Tribunale ha fatto richiamo al DPCM dell’11 marzo 2020, che ha sospeso, su tutto il territorio nazionale, le attività dei servizi di ristorazione, al contempo consentendo la prosecuzione della sola ristorazione con consegna a domicilio “nel rispetto delle norme igienico – sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto” a tutela della salute del collaboratore interessato “ma anche della utenza del servizio e, con essa, della collettività intera”. Tra le imposizioni igienico sanitarie il giudice ha ritenuto ricomprendere l’impiego dei dispositivi di protezione individuale, come guanti, mascherine e detergenti igienizzanti, la cui adozione nell’ambito di tutte le attività produttive viene raccomandata dallo stesso DPCM. Etti dispositivi sono apparsi, a maggior ragione, indispensabili nello svolgimento delle attività che comportano il contatto col pubblico.
L’obbligo di proteggere la salute di rider e utenti. Ricade pertanto sulla compagnia che gestisce la piattaforma l’onere di assicurare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste per l’attività di trasporto e consegna a domicilio dei prodotti alimentari, con conseguente obbligo di dotazione dei dispositivi di protezione individuale, per garantire la tutela della salute sia del rider che delle persone che fruiscono del servizio.
In questi lunghi mesi di lockdown i ristoranti sono rimasti chiusi, ma non si sono bloccati i servizi di consegna a domicilio, che anzi hanno visto crescere parecchio le richieste dei loro servizi. Anello debole di questa catena sono i rider che portano il cibo a destinazione, una recente sentenza del tribunale del lavoro di Bologna ha chiarito a chi spetta provvedere alla loro protezione.
La vicenda. Una società che faceva capo a una piattaforma web aveva negato a un rider, addetto alle consegne, l’occorrente per proteggere la propria persona dal rischio di contagio da Covid-19, durante il lavoro: guanti monouso, mascherine, saponi disinfettanti e prodotti per la pulizia dello zaino. Il rider si è rivolto al giudice del lavoro che ne condiviso la tesi: lo svolgimento dell’attività lavorativa in assenza dei necessari dispositivi esporrebbe il rider a rischi, quindi ha condannato la società a fornirgli i dispositivi. Vediamo come è nata questa decisione.
Il lavoro tramite piattaforma digitale. Quanto al lavoro svolto tramite piattaforme digitali, il Tribunale ha richiamato la recente formulazione della disciplina che ha qualificato come “etero-organizzate” tutte quelle prestazioni prevalentemente, e non più “esclusivamente”, personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, tra cui rientra quella di questo caso.
Quando si applicano le norme sul lavoro subordinato. Il Tribunale ha fatto cenno a una storica pronuncia della Cassazione (sez. lav., 24 gennaio 2020, n. 1663) con cui era stato chiarito che il giudice deve applicare la disciplina più protettiva del rapporto di lavoro “subordinato” anche ai lavoratori iMpegnati in questo genere di lavori basati su un'organizzazione online che porta a una condizione di “debolezza economica” del lavoratore.
Le prescrizioni sanitarie anti Covid-19. Il Tribunale ha fatto richiamo al DPCM dell’11 marzo 2020, che ha sospeso, su tutto il territorio nazionale, le attività dei servizi di ristorazione, al contempo consentendo la prosecuzione della sola ristorazione con consegna a domicilio “nel rispetto delle norme igienico – sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto” a tutela della salute del collaboratore interessato “ma anche della utenza del servizio e, con essa, della collettività intera”. Tra le imposizioni igienico sanitarie il giudice ha ritenuto ricomprendere l’impiego dei dispositivi di protezione individuale, come guanti, mascherine e detergenti igienizzanti, la cui adozione nell’ambito di tutte le attività produttive viene raccomandata dallo stesso DPCM. Etti dispositivi sono apparsi, a maggior ragione, indispensabili nello svolgimento delle attività che comportano il contatto col pubblico.
L’obbligo di proteggere la salute di rider e utenti. Ricade pertanto sulla compagnia che gestisce la piattaforma l’onere di assicurare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste per l’attività di trasporto e consegna a domicilio dei prodotti alimentari, con conseguente obbligo di dotazione dei dispositivi di protezione individuale, per garantire la tutela della salute sia del rider che delle persone che fruiscono del servizio.
Aggiungi un commento