L'assicurazione non paga se si impedisce l’ispezione del mezzo
Dopo aver subito un danno in un sinistro stradale, bisogna sempre mettere a disposizione della compagnia il veicolo incidentato. Se negate l'ispezione, l'assicurazione potrebbe legittimamente negare il risarcimento
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Il mezzo deve essere messo a disposizione
Chi ha subito un danno al proprio mezzo in un sinistro stradale, non può pretendere il risarcimento dei danni, se impedisce alla compagnia di assicurazione di ispezionare il mezzo stesso e, quindi, di formulare un’offerta risarcitoria congrua rispetto al danno effettivamente subito dal veicolo. Questo è il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Sentenza n. 1829 del 25 gennaio 2018), che è stata chiamata a decidere sul ricorso presentato da un uomo che lamentava di aver subito dei danni materiali alla propria bicicletta, ma di fatto aveva negato alla compagnia del danneggiante di ispezionare il veicolo incidentato.
E’ stato infatti osservato che il Codice delle assicurazioni (art. 145) impedisce di promuovere la causa per il risarcimento, da parte di colui che lamenta un danno, se costui ha violato i principi di correttezza e di buona fede e, ad esempio, ha di fatto reso impossibile alla compagnia di fare una congrua offerta (ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice delle assicurazioni). L’ispezione del mezzo danneggiato rappresenta sicuramente un’operazione fondamentale, sia per la ricostruzione della dinamica dell’incidente che per la successiva ed eventuale quantificazione dell'offerta risarcitoria.
Per offrire un risarcimento adeguato alla riparazione e ripristino del mezzo, sarà infatti necessario che il perito, incaricato dalla compagnia di assicurazione, verifichi il danno effettivamente subito con un’ispezione, e solo successivamente potrà comunicare le sue valutazioni al liquidatore che, direttamente ovvero per il tramite dell'avvocato, comunicherà al danneggiato l’importo eventualmente liquidabile. Poi sarà al danneggiato decidere se accettare, provare a negoziare, o, se alla fine proprio un accordo non si riesce a trovare, avviare una causa.
Chi ha subito un danno al proprio mezzo in un sinistro stradale, non può pretendere il risarcimento dei danni, se impedisce alla compagnia di assicurazione di ispezionare il mezzo stesso e, quindi, di formulare un’offerta risarcitoria congrua rispetto al danno effettivamente subito dal veicolo. Questo è il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Sentenza n. 1829 del 25 gennaio 2018), che è stata chiamata a decidere sul ricorso presentato da un uomo che lamentava di aver subito dei danni materiali alla propria bicicletta, ma di fatto aveva negato alla compagnia del danneggiante di ispezionare il veicolo incidentato.
E’ stato infatti osservato che il Codice delle assicurazioni (art. 145) impedisce di promuovere la causa per il risarcimento, da parte di colui che lamenta un danno, se costui ha violato i principi di correttezza e di buona fede e, ad esempio, ha di fatto reso impossibile alla compagnia di fare una congrua offerta (ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice delle assicurazioni). L’ispezione del mezzo danneggiato rappresenta sicuramente un’operazione fondamentale, sia per la ricostruzione della dinamica dell’incidente che per la successiva ed eventuale quantificazione dell'offerta risarcitoria.
Per offrire un risarcimento adeguato alla riparazione e ripristino del mezzo, sarà infatti necessario che il perito, incaricato dalla compagnia di assicurazione, verifichi il danno effettivamente subito con un’ispezione, e solo successivamente potrà comunicare le sue valutazioni al liquidatore che, direttamente ovvero per il tramite dell'avvocato, comunicherà al danneggiato l’importo eventualmente liquidabile. Poi sarà al danneggiato decidere se accettare, provare a negoziare, o, se alla fine proprio un accordo non si riesce a trovare, avviare una causa.
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