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Ghiaccio notturno sulla strada: il Comune non paga i danni

La Cassazione ha bocciato il ricorso di una donna scivolata con lo scooter su una strada ghiacciata: il Comune non deve pagare i danni perché non poteva intervenire con immediatezza, la formazione notturna del ghiaccio è infatti equiparata al “caso fortuito”
Non si risponde del ghiaccio
Il Comune non può essere condannato a risarcire i danni subiti per la caduta da un motociclo, verificatasi su un tratto ghiacciato di una strada comunale, questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione seguendo peraltro la scia di una serie di sentenze simili. La formazione notturna del ghiaccio infatti non è responsabilità della pubblica amministrazione che non ha possibilità di intervenire in modo tempestivo per rimuovere la causa del pericolo.
In altre parole, l’amministrazione comunale chiamata in giudizio per risarcire i danni subiti a seguito della caduta, non si trovava nelle condizioni di intervenire tempestivamente sulla strada ghiacciata.
Sono infatti numerose le decisioni che seguono questa logica che la Cassazione ha confermato più volte seguendo due ragionamenti precisi.
1. Le situazioni di pericolo non prevedibili equivalgono a caso fortuito: è vero che i proprietari delle strade devono svolgere un’adeguata attività di vigilanza in grado di impedire l’insorgere di cause di pericolo, (art. 2051 c.c. “Danno cagionato da cosa in custodia”), ma è in ogni caso configurabile il caso fortuito se si verificano eventi non specificamente prevedibili che alterino lo stato della cosa e che, nonostante l’attività di controllo per garantire interventi tempestivi, non possono essere rimossi o segnalati, a causa del breve tempo a disposizione per ristabilire le condizioni di sicurezza.
2. La pubblica amministrazione in relazione ai beni demaniali come le strade non risponde dei danni se dimostra che l’evento che ha causato il pericolo sia stato determinato da cause “estrinseche” ed “estemporanee” create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Stessa "esenzione" dalla responsabilità si ha se si verifica una situazione che imponga di qualificare come fortuita la situazione di pericolo, cioè quando il pericolo si sia manifestato prima che sia trascorso un tempo ragionevole per esigere che l'ente intervenga per eliminare il pericolo.
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