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Targa prova: si potrà usare anche su veicoli già immatricolati

L'approvazione del decreto-legge "Infrastrutture” porta finalmente alla soluzione di un’annosa questione, quella cioè della “targa prova”. Così come già proposto dal Ministero delle Infrastrutture, la targa prova potrà essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli già immatricolati sia per effettuare prove tecniche che ragioni di vendita

Targa prova: si può
Una recente sentenza della Cassazione aveva stravolto il normale utilizzo della targa prova, secondo gli ermellini infatti quest'ultima poteva essere utilizzata solo per far circolare veicoli non immatricolati. Un grosso problema per i concessionari che utilizzano la targa prova per movimentare i veicoli in esposizione, anche quelli usati (e quindi immatricolati, ma non assicurati). Già lo scorso anno la deputata di Italia Viva Sara Moretto, che in precedenza aveva presentato anche un emendamento alla legge di bilancio, aveva proposto una soluzione presentando una nuova iniziativa da inserire nella Milleproroghe. Ma non se ne era fatto nulla.

 

Ora la soluzione
La soluzione dell’intera questione arriva finalmente con l'approvazione del c.d. decreto-legge "Infrastrutture" da parte del Consiglio dei Ministri che ha scelto in pratica di avvallare la posizione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che in diversi pareri aveva sostenuto la correttezza nell'uso della targa prova anche sui veicoli già immatricolati. “L'autorizzazione alla circolazione di prova (la targa prova ndr) di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 - si legge nel testo - può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento”. In sostanza, si fanno felici le associazioni di carrozzieri, meccanici e imprese artigiane, che temevano il blocco delle attività lavorative, ora del tutto scongiurato.
Non solo: un’altra importante novità voluta proprio per impedire abusi o situazioni palesemente illegali, specifica che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, "si provvede all’aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti".

Il precedente
Come accennato sopra, la questione della targa prova era tornata sul tavolo dopo la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a seguito di un sinistro che aveva coinvolto il dipendente di un’officina che circolava per un test a bordo di un’automobile con targa di prova, in quel caso facente capo alla medesima officina. Il Tribunale aveva condannato l’officina, sollevando un serio problema per molte attività, che spesso movimentano per motivi connessi al loro lavoro, mezzi usati, in giacenza e privi di assicurazione.

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