Modulo blu cid, ecco come funziona per l'indennizzo diretto
Il Modulo blu è il documento che permettere di accelerare al massimo le procedure di risarcimento danni nel caso di incidente. Se firmato da entrambi i conducenti, accelera i tempi del risarcimento, mentre se firmato da una sola parte vale comunque come denuncia di sinistro.
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Quando restiamo coinvolti in un incidente, dobbiamo sempre e in ogni caso presentare la denuncia alla compagnia con la quale siamo assicurati, entro 3 giorni lavorativi dal sinistro. Per farlo, la modalità più semplice è consegnare all'assicuratore il Modulo Blu, completo in tutte le parti.
Nello modulo, infatti, sono già prestampate le informazioni necessarie per denunciare il sinistro e, di conseguenza, per gestire e liquidare la pratica in tempi celeri da parte della Compagnia. Quando l’incidente è indennizzabile con la procedura del risarcimento diretto, a pagarci sarà la nostra compagnia, se ricorrono alcune condizioni:
a) i veicoli coinvolti (auto, moto, ciclomotori, autocarri) nel sinistro solo soltanto due;
b) le persone coinvolte non hanno riportato danni con invalidità permanente superiore al 9%
c) i veicoli coinvolti hanno entrambi assicurazione Italiana.
La presentazione del Modulo Blu offre vantaggi sulla tempistica del risarcimento del danno: l’assicurazione ha 60 giorni di tempo dalla consegna del modulo per formulare un’offerta di risarcimento al danneggiato. Ma, se il Modulo Blu è sottoscritto da entrambe le parti, i giorni si dimezzano e diventano 30. È necessario poi distinguere due diverse ipotesi:
1) Modulo Blu sottoscritto da entrambi i conducenti. Il Modulo Blu deve essere sottoscritto, sia da noi che dal conducente dell’altro veicolo, se si è d’accordo sulle responsabilità. In questo caso, come detto, la legge permette di accelerare i tempi di gestione, liquidazione, riparazione del veicolo (30 giorni). Quando il modulo è firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente si presume, salvo prova contraria da parte dell’assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze risultanti dal modulo stesso.
2) Modulo Blu sottoscritto da un solo conducente. Secondo uno dei luoghi comuni più frequenti (e sbagliati), il rifiuto di firmare il Modulo Blu da parte di uno dei conducenti, porta alla impossibilità di attivare la procedura di indennizzo diretto. Invece, se il Modulo è compilato e firmato solo da noi, ha comunque valore di denuncia del sinistro e, ricorrendo le circostanze che abbiamo ricordato poco sopra, si applica ugualmente il meccanismo dell’indennizzo diretto. L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni stabilisce, infatti, che “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”.
Pertanto, quando ricorrono i presupposti dell’indennizzo diretto, il danneggiato deve sempre denunciare il sinistro alla propria compagnia, a prescindere dalla doppia firma sul Modulo Blu e dall’accertamento della effettiva responsabilità dell’uno o dell’altro conducente nel sinistro.
a) i veicoli coinvolti (auto, moto, ciclomotori, autocarri) nel sinistro solo soltanto due;
b) le persone coinvolte non hanno riportato danni con invalidità permanente superiore al 9%
c) i veicoli coinvolti hanno entrambi assicurazione Italiana.
La presentazione del Modulo Blu offre vantaggi sulla tempistica del risarcimento del danno: l’assicurazione ha 60 giorni di tempo dalla consegna del modulo per formulare un’offerta di risarcimento al danneggiato. Ma, se il Modulo Blu è sottoscritto da entrambe le parti, i giorni si dimezzano e diventano 30. È necessario poi distinguere due diverse ipotesi:
1) Modulo Blu sottoscritto da entrambi i conducenti. Il Modulo Blu deve essere sottoscritto, sia da noi che dal conducente dell’altro veicolo, se si è d’accordo sulle responsabilità. In questo caso, come detto, la legge permette di accelerare i tempi di gestione, liquidazione, riparazione del veicolo (30 giorni). Quando il modulo è firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente si presume, salvo prova contraria da parte dell’assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze risultanti dal modulo stesso.
2) Modulo Blu sottoscritto da un solo conducente. Secondo uno dei luoghi comuni più frequenti (e sbagliati), il rifiuto di firmare il Modulo Blu da parte di uno dei conducenti, porta alla impossibilità di attivare la procedura di indennizzo diretto. Invece, se il Modulo è compilato e firmato solo da noi, ha comunque valore di denuncia del sinistro e, ricorrendo le circostanze che abbiamo ricordato poco sopra, si applica ugualmente il meccanismo dell’indennizzo diretto. L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni stabilisce, infatti, che “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”.
Pertanto, quando ricorrono i presupposti dell’indennizzo diretto, il danneggiato deve sempre denunciare il sinistro alla propria compagnia, a prescindere dalla doppia firma sul Modulo Blu e dall’accertamento della effettiva responsabilità dell’uno o dell’altro conducente nel sinistro.
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