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Ritiro, revoca, revisione e sospensione della patente: quando sono previste e quanto durano

Da un semplice controllo documentale fino alla perdita definitiva del permesso di guida, il Codice della Strada prevede quattro provvedimenti distinti e progressivi: ritiro, revisione, sospensione (ordinaria e breve) e revoca della patente. Ecco gli scenari possibili

Come NON perdere la patente

Quando si tratta di multe e sanzioni, specialmente nei casi più gravi, si parla spesso di ritiro della patente, revoca, revisione o sospensione. Chiaramente, si tratta di quattro provvedimenti ben distinti, ognuno dei quali con le sue conseguenze e modalità di attuazione. Vediamo con questa guida di fare un po’ di chiarezza, basandoci ovviamente su quanto prescritto dal nuovo Codie della Strada. 

1. Ritiro della patente  

Quello del ritiro è l’atto materiale con cui le Forze dell’Ordine si fanno consegnare la patente al momento del fermo, annotandolo sul verbale. Può avvenire da solo o preludere a sospensione/revoca.

Quando viene ritirata la patente?
 

  • Quando è scaduta
    Le parenti A e B hanno una validità di dieci anni fino ai 50 anni d’età, poi ogni cinque anni fino ai 70, ogni tre fino agli 80 e ogni due oltre quella soglia. Se si circola con patente non rinnovata, viene ritirata e inviata al Prefetto. Per riottenerla, è necessario sottoporsi a visita medica. Se la patente è scaduta da oltre cinque anni, bisognerà anche affrontare una prova pratica di guida, detta “esperimento di guida”.
     
  • In caso di infrazioni gravi
    Se l’infrazione commessa è particolarmente pericolosa, come ad esempio la guida contromano in autostrada, può sorgere il dubbio che il conducente non sia più idoneo fisicamente o psichicamente. In questo caso, la patente viene ritirata e il conducente viene convocato davanti a una Commissione Medica. Talvolta, viene disposta anche la revisione tecnica della patente.
     
  • Quando la norma violata prevede la sospensione
    Alcune infrazioni comportano direttamente la sospensione della patente. In questi casi il ritiro è immediato, mentre la sospensione vera e propria viene disposta dal Prefetto entro 15 giorni.
     
  • In caso di incidente con lesioni
    Se a seguito di un incidente con danni a persone viene accertata una violazione del Codice, la patente viene ritirata e inviata al Prefetto, che decide se e come applicare la sospensione.

Guidare durante il periodo in cui la patente è ritirata comporta una sanzione che va da 2.046 a 8.186 euro.

2. Revisione della patente

La revisione non è una sanzione, ma un accertamento formale. Serve a verificare che il conducente sia ancora idoneo alla guida, sia fisicamente che tecnicamente. La revisione può consistere in una visita medica, in un nuovo esame pratico e teorico, o in entrambi.

Quando viene disposta la revisione?
 

  • Quando ci sono dubbi sull’idoneità fisica, psichica o tecnica;
     
  • In caso di incidente con lesioni gravi, e contemporanea sospensione della patente;
     
  • Dopo un coma superiore alle 48 ore (in questo caso basta una visita medica);
     
  • Quando si perdono tutti i punti della patente;
     
  • Dopo tre infrazioni da 5 punti in un solo anno.

Se il conducente non si sottopone alla revisione nei tempi previsti, la patente viene sospesa a tempo indeterminato. Se la revisione non viene superata, la patente è revocata e bisognerà ripetere l’intero percorso di conseguimento.

 3. Sospensione della patente

La sospensione è un provvedimento formale con cui il Prefetto (o il Commissario del Governo nelle Regioni a Statuto Speciale) inibisce la guida per un determinato periodo. Può durare da 15 giorni fino a diversi mesi, a seconda della violazione.

Sospensione ordinaria

Scatta in seguito a comportamenti pericolosi, come:

  • Gare non autorizzate;
     
  • Guida in stato di ebbrezza o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti;
     
  • Eccessi di velocità superiori ai 40 km/h;
     
  • Uso del cellulare alla guida;
     
  • Sorpassi vietati, omissione di soccorso, guida contromano.

Per i neopatentati (chi ha preso la patente da meno di tre anni), la durata della sospensione aumenta di un terzo alla prima infrazione e della metà alla seconda.

Sospensione breve

Introdotta dalla legge n.177 del 2024,la sospensione breve della patente (vene parlavamo dettagliatamente qui) riguarda alcune violazioni considerate gravi ma frequenti. Ha una durata fissa e immediata, che varia in base ai punti sulla patente:

  • Da 10 a 19 punti: 7 giorni;
  •  Da 1 a 9 punti: 15 giorni.
  • Se l’infrazione ha provocato un incidente: 14 o 30 giorni rispettivamente.

La sospensione breve si applica, ad esempio, in caso di passaggio col rosso, mancato rispetto della precedenza, uso del cellulare, mancato uso di cinture o casco, e altre infrazioni comuni ma rischiose.
In questi casi, la sospensione è automatica e non serve il provvedimento del Prefetto. L’agente trattiene la patente e la restituisce al termine del periodo. Se si guida comunque, si rischiano sanzioni severe, la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo.

4. Revoca della patente

La revoca è il provvedimento più grave: comporta la cancellazione della patente. Per ottenerne una nuova sarà necessario attendere un periodo di inibizione (da 2 a 30 anni nei casi più gravi) e ripetere l’intero percorso con visita medica, esame teorico e pratico.

Revoca per motivi sanitari

Viene disposta dalla Motorizzazione in caso di perdita permanente dei requisiti fisici o psichici, di revisione non superata o di sostituzione con una patente estera.

Revoca per infrazioni

Alcuni comportamenti causano la revoca automatica:

  • Guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l;
     
  • Guida sotto l’effetto di stupefacenti;
     
  • Inversione di marcia o percorrenza contromano in autostrada;
     
  • Circolazione abusiva durante il periodo di sospensione;
     
  • Guida in stato di alterazione su veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate o autobus.

Revoca per recidiva

Si può perdere la patente anche se si commettono più volte le stesse infrazioni. Nel dettaglio: 

  • Due episodi di guida in stato di ebbrezza ≥ 1,5 g/l in due anni;
     
  • Recidiva triennale per chi ha meno di 21 anni o è neopatentato; 
     
  • Recidiva per uso di stupefacenti;
     
  • Recidiva nel superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità.

Revoca per pericolosità sociale

È prevista anche per chi è ritenuto socialmente pericoloso: delinquenti abituali o per tendenza, persone sottoposte a misure di sicurezza o condannate a pene detentive superiori a tre anni, se la patente può agevolare la commissione di reati.

Revoca per lesioni personali stradali o omicidio stradale

Nei casi più gravi, la revoca è legata a un procedimento penale per lesioni personali stradali gravi o gravissime, o per omicidio stradale. Se il conducente viene condannato, la patente viene revocata e non potrà essere conseguita per:

  • 5 anni in assenza di aggravanti;
     
  • 10 anni in caso di violazioni gravi (eccesso di velocità, sorpassi azzardati, passaggio col rosso, contromano, ecc.);
     
  • Fino a 20 anni se il conducente è recidivo o sotto effetto di alcol o droghe;
     
  • Fino a 30 anni se si è dato alla fuga.

5. Ricorso contro i provvedimenti

Contro ritiro, revisione, sospensione e revoca della patente è sempre possibile fare ricorso.

  • Al Prefetto, entro 60 giorni (20 per la revoca). Se non risponde entro 120 giorni, il ricorso si intende accolto;
     
  • Al Giudice di Pace, entro 30 giorni. Il giudice decide in autonomia e senza termini fissi; 
     
  • Al TAR, in alternativa al Giudice di Pace, nei casi di revoca per motivi di condotta.

7. Direttive comunitarie: cosa succede all’estero

Infine, a completamento della nostra guida, vediamo cosa succede in caso di infrazione al di fuori dei confini italiani. Se si commette un’infrazione in un altro Paese europeo, l’autorità straniera può sospendere la validità della patente solo nel proprio territorio. La sospensione non ha effetto in Italia, tranne nei casi di guida in stato di ebbrezza, per i quali l’autorità estera può inviare i dati al nostro Ministero per eventuali provvedimenti.


 

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